SAGGIO DELLE RAGIONI, E MOTIVI COMPROBANTI IL DECRETO 7 SETTEMBRE 1754 del Concilio, e disse espressamente, che è contrario alle massime della S. Sede l’ordinare a titolo d’ogni capellanía col suplemento del patrimonio senza la predetta necessità, ed utilità della Chiesa (52). Come dunque adesso contro la decisione del Concilio adottata per massima della medesima Corte si pretende, ch’abbiano luogo le dispense per le ordinazioni da farsi prima del tempo prescritto da Sacri Canoni? Viene opposto (53) che non si ritroverà esempio, che insin’ad ora da verun Principe Cattolico siasi proibito ai sudditi di ricorrere al Papa per ottenere gl’ordini Sacri, se sono state esaminate da altri le cause, e condizioni di simili istanze : dicendosi inoltre, che nel decreto riservato a Giudici laici di esaminare le cause, che si portano per ottenere la dispensa in materia di sacre ordinazioni. Ma dove mai nel Decreto si proibisce a’ sudditi di ricorrer al Papa per ottenere i Sacri Ordini, se inalterabilmente questi si concedano sempre al Vescovo? Il Decreto non parla degl’Ordini, ma delle dispense, e le ricusa per gl’accennati motivi. Questo si dice per la pura verità di fatto non già perchè ripugnasse al dovere, se il Decreto di più si fosse inoltrato. E’ noto più che bisogni, provarlo quanta parte il popolo avesse sino dai primi tempi nelle Sacre Ordinazioni, e per sino nell’elezione de’ Vescovi per vari secoli; a dì nostri ridotta ai Capitoli, o alla libera collazione dei Pontefici, overo alla nomina da essi accordata ai Sovrani. Basta scorrere superficialmente la storia ecclesiastica (54), il Codice Teodosiano (55), e Giustiniano nel Codice, e nelle novelle (56), come eruditamente osserva l’autore della risposta all’A-nonimo. Nel Piemonte i Chierici non possono essere ordinati prima dell’età sta- . bilita con la legge di quel Sovrano. Il maggior Consiglio nel 1316 permetteva ai suoi cittadini, che ricorressero a Roma per essere dispensati d’età in qualche caso straordinario di necessità. Per legge Veneta 1478 è determinato, che il Primicerio Ducale non abbia meno di 25 anni. Nell’anno 1639 è stato determinato dove i Vescovi abbiano da tenere le ordinazioni solenni de’ Clerici, e ciò fu rinnovato nell’anno 1729 (57). Nell’anno 1752, e susseguentemente nell’anno 1755, fu ristretto il numero de’ Chierici (58). Tutte queste leggi s’inoltrano più del Decreto, si sono fatte, e pubblicate, nè Pontefice veruno s’è opposto. Qual vera difficoltà può dunque incontrare la presente più limitata deliberazione? L’Articolo 4 circa le Dispense Matrimoniali dice, che non saranno licenziate, se non quelle alle quali averà preceduto un’attestato legale del-l’Ordinario d’essersi ben esaminate, e verificate le cause impellenti all’impe- (52) Scritture, ed atti trasmessi d’ordine di N.ro Sig. etc. per le vertenze etc. con la Corte di Torino, pag. 23. (53) Lettera di Benedetto XIV, 13 settembre 1755. (54) Fleury edit. Ven., lib. 6, a. 140., lib. 7. a. 275. 215; lib. 20. a. 33., lib. 3. a. 62. 142.... Dist 24. cap. Nullus. (55) Lib. 16. tit. 2, lib. 3, de epis. et clericis. (56) De epis., et Cler., leg. 4853, novel. 123 de ssmis epis cap. 1, cap. 2, cap. 13. (57) Raccolta somm. di leggi Venete. (58) Decreti a Stampa del Cons. di X. — 293 —