CAPITOLO TERZO concessioni per lo più si ottengono con esposizioni di cause supposte » (1). Ora come mai poteva il Montegnacco sostenere che « per dirsi, che non si sarebbero eseguite le commissioni che dar si possono dai Vescovi se fossero impetrate di fuori, non poteva dedursi che escludere si volesse per queste l’autorità universale e suprema del Sommo Pontefice », se questa era ridotta ad autorità solo di nome, per essere interdetto al fedele, che avesse voluto ricorrere ad essa, di farlo? E si noti bene non già nel solo caso, in cui fosse presumibilmente mal uso nel postulante, ma sempre, cioè in ogni caso, poiché tale è la forza di quell’espressione aggiunta nel Decreto: « Tanto maggiormente che tali concessioni per lo più si ottengono... ». Se poi per ipotesi fosse sorta controversia tra il Papa e i Vescovi per ragioni di competenze, il Montegnacco non ammetteva l’asserzione del Nunzio, che il Principato sarebbe stato giudice, perchè in tal caso il Principe rivendicava soltanto il proprio diritto di fronte ai Vescovi, quando in esso diritto essi fossero lesi e negava esecuzione a ciò che in loro pregiudizio fosse stato concesso (2). Non è chi non veda però come per stabilire la competenza dubbia di un Vescovo fosse proprio necessario un giudizio: non si trattava quindi di rivendicare un diritto, ma di precisare se questo diritto esistesse. L’artificio del Montegnacco consisteva nel far apparire il Principe come rivendicatore di un diritto ben certo e sicuro, riconosciuto al Vescovo dalle costituzioni o dai canoni: ben diverso era invece il caso prospettato dal Nunzio, a tutela delle ragioni della Santa Sede. Pure come insussistente — così asseriva la memoria del Consultore — era da ritenersi la supposizione che volessero col Decreto chiamarsi alla revisione le carte della Penitenzieria ed esaminarsi quelle dogmatiche. Tale presunzione era contraria agli usi della Repubblica, che non si era mai ingerita nell’esame del dogma (3). Altrettanto si ribadiva circa le asserzioni del (1) Decreto 7 settembre 1754. (2) Arch. St. Venezia, Sen. Roma Exp., f. 75. Alleg.: Scrittura Wra-chien-Montegnacco, 12 luglio 1755. (3) La Repubblica di Venezia « non si è mai ingerita nell’esame del dogma », è questa l’argomeniazione con la quale il Montegnacco abbracciando una tesi tanto cara ai giurisdizionalisti del tempo, cercava di scan- — 106 —