APPENDICE di cui apparir dovrebbe anco la precisa quantità a fine di non tollerare, che siano introdotte novità nell’aggravarle in avvenire. Ma relativamente agli oggetti di buon governo, il zelo di buon cittadino non mi permette d’om-mettere di render presente alla memoria di VV. EE. li utilissimi provvedimenti, e li concordati, che alla giornata si vanno celebrando colla Sede Apostolica per li Beneficij de’ loro rispettivi dominij dai Principi d’Europa, due de’ quali la benemerita diligenza dell’ecc.mo sig. Ambasciatore Cavalier Capello ha sottoposti già conclusi alla pubblica considerazione, l’uno seguito già due anni col re Sardo, l’altro fresco ancora, e molto osservabile col re di Spagna. Rispetto poi alle rinuzie e coadjutorie premesse, ed all’articolo delle pensioni, la materia merita assai pesata riflessione per l’influenza grande, che ella ha cogli oggetti di buona ecclesiastica disciplina. È pieno il testo canonico di canoni antichi derivati dagli aurei secoli della Chiesa, che le riprovano; in varij concilij si è procurato di toglier il grave disordine, e finalmente quel di Trento nella sessione 25 cap. 7, de reformatione non ostanti gagliarde opposizioni di cortegiani furono assolutamente proibite, e dichiarate surretizie tutte quelle, che in avvenire s’impetrassero. Per certi gravissimi riflessi, fra quali non ultimo fu quello dello stato, in cui a quel tempo trovavansi le cose del già Patriarcato d’Aquileja, si lasciò libertà al Sommo Pontefice che alle chiese cattedrali, ed alle prelature de’ monasteri} potessero darsi coadiutori con succession futura nel caso solo, che un’urgente necessità, o utilità fosse diligentemente esaminata; e che vi concorressero ne’ coadjutori tutti li canonici requisiti, e quelli ancora, che erano stati recentemente stabiliti dal predetto Concilio circa li Vescovi, e li Prelati; tanto fu a cuore de’ PP. Tridentini di togliere dalla chiesa cattolica quest’abuso, che aveva fatte alzar le strida a tutto il cristianesimo, nè si lasciò certamente alcun arbitrio circa li benefìci inferiori della prelatura. Il desiderio di profitto lucroso primaria sorgente di tutti li disordini negli ecclesiastici, siccome aveva fatto prima pervertire le regole de’ canoni antichi, così non lasciò guari senza delusione il forte provedimento del santo concilio, e rispetto alle rinunzie ad favorem fu trovato modo di osservar la legge in apparenza, e di trasgredirla in sostanza; fu ritrovato, che colui, il quale disegna di rinunziar ad un suo congiunto, o ad altro ancora il proprio benefizio, faccia in curia romana la sua rinunzia libera, e non in favore del resignatario; ma si stipula prima col medesimo resignabile un segreto patto (previo l’esborso della tassa delle Bolle) per cui la Dataria, non per di lui rassegnazione; ma per libera collazione lo conferirà alla persona da lui resignante nominata; ed in questa forma si vedono spedite tutte le Bolle di rinunzie, nelle quali appariscono libere queste, e libere pure in conseguenza le collazioni; osservandosi con questo giro il prescritto def Concilio in parola, e trasgredendosi con certa delusione nello spirito, e nella sostanza. Circa le coadjutorie con futura successione non s’ebbe meno tanto rispetto di palliarle perchè si tornò da capo, spedendoci le Bolle, come prima, colla clausola: curri spe futurae successionis.