CAPITOLO QUARTO di disciplina, che essa non poteva ammettere. Era naturale che se lo spirito di quel Decreto era contrario alle sue costituzioni, la Chiesa non avrebbe mai potuto accettarlo. Quanto poi al non voler di proposito esaminare prima il dettato della disposizione del 7 settembre, ciò risulta falso come ripetutamente è stato coi fatti dimostrato, lungo il corso di questo lavoro. Le incertezze del Pontefice erano piuttosto dovute non solo al dolore di dover finalmente prendere quei provvedimenti, che sarebbero stati del caso, ma invece alla gravità, che ciascuno' di essi presentava. Lo stesso Montegnacco attribuendo a pubblica opinione quello che era il personale suo giudizio, affermava che adottando il primo 'di quei provvedimenti « pareva inconveniente cosa anzi contraria alla ragione divina ed umana e diversa dalla buona disciplina ancora, che dovessero essere privi i fedeli delle indulgenze, l’anima dei defunti dai suffragi e li cristiani delle dispense matrimoniali » (1). Se dunque tanto zelo infiammava il cuore del canonico consultore, non è da ammettersi che il Pastore universale della Chiesa dovesse avere incertezze nel pronunciarsi a favore di un provvedimento, che gli era stato suggerito? Nè minore era il valore del secondo, che al Montegnacco, come a buon giurisdizionalista, dovea molto spiacere, se egli scriveva: « il secondo esperimento dell’annullazione del Decreto in questo esame compariva molto inefficace anzi del tutto inutile, ben sapendosi che quella Corte pretende che tutto sia nullo, ciò che fanno i prencipi contro le massime del dispostismo che a se attribuisce », frase questar che pare almeno ben poco rispettosa sulla bocca di un ecclesiastico, che a giudizio del Tassini, dovrebbe essere citato a modello ! (2). Forse minore preoccupazione poteva destare il terzo suggerimento di voler provvedere con una costituzione generale, per quanto il Montegnacco affermi che questa avrebbe generato una specie di coalizione antipontificia idi tutti i Principi, per difendere il Decreto veneto. Ciò non sembra molto conforme a verità se si considerano le vere disposizioni delle Corti circa il Decreto di Venezia: forse si può pensare quale attenuante che il consultore prestasse cieca fede ai dispacci dei (1) Relaz. storica, cit. in: Cecchetti, voi. II, pag. 222. (2) Tassini, Don Antonio di Montegnacco, op. cit. 1. c. — 162 —