LE ULTIME TRATTATIVE Ai soliti argomenti, ormai ripetuti tante volte, coi quali si contestavano le pretese della Curia romana e si difendevano i diritti del Principato, altri si aggiungevano a togliere valore alle proposte di sospendere il Decreto e di venire a trattative. Secondo il Montegnacco, la questione principale della podestà del Principe di dar norme ai propri sudditi per i ricorsi che dovessero fare a Roma, e per stabilire se e come dovessero ammettersi i rescritti che venissero impetrati dalla Santa Sede, era una questione che non poteva essere discussa c< essendoché il solo venire a trattazione sopra i diritti di sovranità è metterli in dubbio ed il metterli in dubbio è lo stesso che averli ceduti, poiché in tal caso si assoggettano all’arbitrio ed al giudizio che quindi nascesse cosa che ripugna essenzialmente alla natura delle sovranità » (¡1). Si generava con questa dichiarazione una confusione, perchè si voleva far credere che il diritto di sovranità dello Stato fosse illimitato, estendendone l’oggetto anche a ciò che esce dalla competenza del potere secolare! Una discussione secondo la tesi del consultore, sarebbe potuta avvenire solo sulle « eccedenze che nel Decreto 7 settembre, potrebbero trovarsi circa i modi e le forme con le quali la podestà delFEccellentissimo Senato fu esercitata » (2). La Corte di Roma però chiedeva che il Decreto fosse revocato o almeno che fosse sospesa la sua esecuzione. La revoca — secondo il Montegnacco — si sarebbe potuta ammettere (di revoche di decreti esistevano esempi anche per il passato) se Roma non avesse contestato al Senato il diritto di emanare il Decreto, contestando così il sovrano potere di far quelle leggi che più credesse opportune al retto reggimento dello Stato, e di dar regole ai proprii magistrati circa l’esecuzione dei rescritti... Ma nel caso presente la revoca si sarebbe (1) Arch. St. Venezia, Sen Roma Exp., f. 79. Alleg.: Consultazione in jure, 12 ottobre 1757. Questa consultazione è poi completata da una seconda parte che trovasi in stessa filza, 4 novembre 1757 : fu consegnata con altre istruzioni al canonico Florio, consultore canonista dell’Amba* sciatore presso la S. Sede, con ordine del Senato 1758, febbraio 11, in stessa filza citata. La Consultazione del Montegnacco è una ripetizione delle solite cose, secondo il metodo e lo stile di questo Consultore. (2) Arch. St. Venezia, Sen. Roma Exp., f. 79, 12 ottobre 1757. — 195 —