APPENDICE Hi nari presenti al bisogno, più pronti alle occorrenze, con minor dispendio può cautamente provvedersi, e le vere cause e motivi meglio rilevarsi, che dal Papa lontano e suoi Ministri occupati in molte altre cose di maggior importanza; tanto più, che al Vescovo particolarmente appartiene invigilare al governo ed alla cura di quel gregge, a cui da Dio, come dice l’Apostolo, è stato destinato (34). Due sono i casi principali, nei quali il Diocesano, potendo riccorrer al Vescovo, ricorre al Papa, uno è quando ricorre non senza giusto motivo e causa. L’altro è quando surrettiziamente tacendo il vero, oppure obretizia-mente dicendo il falso, procura d’impetrare, in ambedue de suddetti casi non devesi coll’accettare il ricorso fomentare l’autorità de’ diocesani contro i Vescovi, e patrocinare la fraude. I casi, de’ quali appunto parla il Decreto sono questi; ed il motivo della decisione è perchè, com’ivi si dice, per lo più s’ottengono con espressioni di cause supposte, senza necessità o utilità della Chiesa in delusione de’ Canoni, ed in rilasciamento della disciplina. Nell’altro caso principale suddetto di ricorrere al Papa piuttostocchè al Vescovo con giusta causa, o motivo il decreto con la generale espressione non appare, che lo vieti. Il Decreto, come si è spiegato il Senato (35) non contrasta la Potestà cumulativa del Papa coi Vescovi. L’esercizio poi di questa potestà, se causa giusta non vi concorra di fare diversamente, il decreto lo ricerca dal Vescovo, come meglio informato per le ragioni accennate. Si è pure fatto il simile senza derogare ai diritti della Potestà Papale, prima dal Concilio La-teranese V, poi dal Concilio di Trento, nelle materie di giustizia (36), ed avanti il Tridentino era stato decretato in simil guisa dal Senato 1520, 30 Marzo e similmente d’altri Principi (37) senza che il Papa, nè la Corte se ne querelasse: e perchè non potrà farsi il medesimo per giusti motivi nelle materie di grazia, essendo il modo questo più sicuro ed espedito: ragione per cui ogni Pontefice spmmo, doversi farsi gloria d’imitare Eugenio III, (perciò commentato da S. Bernardo) (38) il quale da se medesimo, senz’altri impulsi rimetteva gl’affari alle cognizioni di quelli, che più presto potevano espedirli. E qui si passano sotto silenzio i forti reclami del Santo Dottore, in detto luogo contro> la Corte di Roma di quel tempo che avrebbero dell’incredibile, se non fossero scritti dalla sua penna (39). Nella Spagna (34) Act. 20. Attendite vobis, et universo gregi, in quo vos Sp. Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei, quam aquisivit Sanguine Suo. (35) 1756 10 Marzo in Pregadi, Formula di Biglietto da scriversi dall’Amb. Capello a S. Santità. (36) Trid. sess. XXIV, Cap. 20 de Reformatione. (37) Lettera di N. Veneziano sopracitata. Cap. 3, N. 3. (38) Bern. lib. 3 de Consid. ad Eugenium. Cap. 2. Sub fine bene facis, quod appellationem negato suffragio, immo suffugio multa remittis negotia ad cognoscentes, vel qui noscere citius possunt ubi enim certior, et facilior notio ibi tutior, expeditiorque esse potest. (39) Idem loco cit. Quantos, ait, novimus appellasse pulsatos quo interim liceret quod min quam licet? nonnullis etiam quoad vixerunt licuisse appel-lationis suffragio nefaria scimus, v. g. incestimi adulterium quale et hoc tur- — 290 —