SAGGIO DEILE RAGIONI, E MOTIVI COMPROBANTI IL DECRETO 7 SETTEMBRE 1754 « sussistente, e di grave pregiudizio alla Chiesa, alla Sede Apostolica, alla « Repubblica, a’ sudditi, e che ciaschedun capo di quello con evidenti ra-« gioni ci prometteva di far conoscere l’insussistenza ». E’ perchè tra l’altre si fa una doglianza, che il Decreto eccita gl’altri Potentati a far quello, che sinora non hanno fatto, e che non hanno in pensiero di fare (79): oltre quello, che di sopra abbiamo notato, che sia stato fatto talvolta da altri, sarà permesso sommariamente riferire varie deliberazioni d’altri Principi, dal confronto delle quali apparirà quanto sia giusta l’accennata rimostranza. Tra gl’ordini, editti, dichiarazioni di regolamento fatti in vari tempi sopra materia ecclesiastica in Francia nella raccolta pubblicata alle stampe (80) v’è l’editto che regola la forma della collazione del beneficio Ecclesiastico (81). Vi’ sono vari ordini, che il provisto del beneficio da Roma in forma dignum non possa averne il possesso senza d’essersi prima al Vescovo presentato (82). Non si ammettono dispense per ottenere un benefizio senza la qualità voluta dal Fondatore (83). Non può avere un Beneficio curato chi non ha gli anni 25, ed è attualmente Sacerdote (84). Si prescrive ai Vescovi la forma delle visite delle Chiese (85). Note sono le appellazioni come d’abuso dei giudizi ecclesiastici al laico (86). S’assogettano i Religiosi esenti alla giurisdizione del Vescovo in ciò, che appartiene alla polizia esteriore Ecclesiastica (87). Si dichiara quali siano quelli, che godono tra Chierici i privilegi ecclesiastici (88). Si spiegano i diritti de’ Pastori primitivi (89). Si ordina, che i bambini devano essere battezzati 24 ore dopo la nascita (90). Si dichiara, che il Vescovo può limitare la facoltà di confessare ad un Prete, e la può rivocare per cause sopravenienti, le quali non sarà obbligato a spiegare, e può richiamarlo all’esame (91). Per non discostarsi dall’Italia, è noto sotto Benedetto XIII ciò che è avvenuto nella Corte di Torino contro il Tribunale del S. Offizio (92) e più recentemente contro il medesimo a Napoli. La Corte di Torino l’anno 1697 18 settembre fece un editto in proposito dell’ordinazione de’ Chierici, in cui tra le altre cose voleva essere informata della qualità e capacità della persona dell’ordinando chiamato però il detto Decreto dalla Corte di Roma il (79) Lettera di Benedetto XIV in risposta a quella del Senato. (80) Conference des Ordinances, edits, declarations etc, par M. Louis 'Francois Jonij, Avocat au Parlement a Paris 1753. (81) Lib. 2, cap. I, n. 7, auth cit. (82) Auct. cit., lib. 2; cap. 2; n. 8. (83) Auct. cit., lib. 2; cap. 2; n. 2. (84 )............... (85) Autor, cit., lib. 1; sect. 3; n. 2 e 3. (86) Autor, cit., lib. 1; cap. 9. (87) Lib. 1, aut. cit.; cap. 2; n. 8. (88) Autor, cit., lib. 1, cap. 5, n. 3. (89) Aut. cit. Lib. 2. Cap. 23, n. 33. (90) Aut. cit., lib. 4, cap. 1, n. 2. (91) Aut. cit., lib. 4, cap. 2. (92) Scritture ed atti d’ord. di N.ro sig. Etc. Informaz. Istorica, pag. 3. — 299 —