APPENDICE tuto portar conseguenze moleste, e dispendij considerabilissimi non solo ai monasteri d’esse religiose, ma anco alla tranquillità delle famiglie. Non così adiviene rispetto ai monaci, ed altri regolari. Li ricorsi di questi ai loro superiori generali in Roma, a quelle congregazioni, ai Cardinali protettori de’ rispettivi loro ordini; ed anco immediatamente al Sommo Pontefice, sono frequentissimi, non avendo legge del Principe, che obsti ai medesimi; onde quotidiani sono li Brevi, lettere, e rescritti, che cadono sotto alla revisione, oltre altre ordinarie carte, che vengono rilasciate ex offitio dei loro superiori, riguardanti le rispettive ubbidienze. Nella categoria delle carte rilasciate ex offitio sono: Le traslazioni di uno all’altro monastero, disposizioni di famiglia, di studio, e instituzioni de’ Presidenti così di studio, che di altri ufficij; convocazioni di Capitoli generali, Diete, Congregazioni intermedie, instituzioni di delegati a formar processi, conferma di superiori d’atti capitolari, creazione di Maestri, Baci-lieri, e circolari, che comandano la regolar disciplina. Rispetto al licenziamento di questi, quando siano relative alle regole de’ loro rispettivi in-stituti, e conformi alle leggi in più occasioni dalla sapienza pubblica ordinate in tali materie non deve essere opposizione, anzi è conveniente cosa di sollecitamente spedirle. Ma vengono poi sotto alla revisione moltissime altre carte, che li regolari con particolari ricorsi impetrano, le quali contengono ancora sentenze di nullità di professione, patenti di Procuratori Generali, di Promotori, di Sotto Priori, di PP. del consiglio, di PP. di discreti, trasfigliazioni dall’uno all’altro convento, di Missionarij, d’esenzioni dal coro, dalla settimana, dalla mensa comune; Brevi per Abazie titolari monastiche, di exprovinciali, d’exgenerali, e fino di disposizioni di camere ne’ loro rispettivi monasteri), con più altre, delle quali è impossibile, e forsi sarebbe noja a V.a Serenità tessere più diffuso cattalogo; tutte per lo più sopra le leggi de’ loro instituti. Non sono credibili li dispendij, li quali devono cader a peso de’ monasteri, o della buona disciplina adoperandosi sovente in ciò maneggi clandestini o facendosi passar carte supposte. Per metter un conveniente freno alla licenza di produr tali riccorsi, e d’impetrar grazie ed esenzioni, che possano in qualche modo alterar la disciplina de’ rispettivi instituti, e fomentare emulazioni, e dissidij nelle communità religiose con scandalo e mala edificazione de’ secolari, e sovente con gravi impegni, che derivano da questi in se stessi frivoli principij, pare, che siccome utilissimo per servizio di Dio e pubblico s’è esperimentato il ripiego preso rispetto alle monache, che riccorrer non possono senza il pubblico permesso alla Corte di Roma; così potesse riuscire di altrettanta utilità, e buon servizio della Maestà Divina, e della Repubblica lo stabilire, che anco li regolari dello Stato, i quali volessero far riccorsi a Roma per impetrar esenzioni, grazie, dispense e qualunque altro rescritto contrario, o alterate le regole, e buone consuetudini de’ loro rispettivi instituti, in questo caso avessero a far ciò, previa la pubblica licenza, ordinando relativamente, che nella revisione non si licenziassero quelle carte, che fossero state impetrate senza un tal requisito; sarebbe poi della provvidenza pubblica nel conceder le premesse licenze, grazie ed esenzioni da impetrarsi, — 246 —