CAPITOLO QUARTO bizione ai Magistrati idi far ritrattare ai Giudici ecclesiastici le scomuniche anche nulle ed ingiuste (1); la piena e libera facoltà di disporre dei patronati laici (2); la scomunica ad Imperatori, Principi e comunque reggitori di popoli, che permettessero duelli nel loro territorio (3), ed altre ancora, costituivano tutta una serie di capitoli lesivi dei diritti regi. Orbene, se il Papa avesse richiesto la rigida osservanza del Concilio, dopo che la Carta delle dichiarazioni aveva offerto le prove di nullità del Decreto 7 settembre, il Governo della Serenissima si sarebbe trovato idi fronte a più gravi difficoltà, tanto più che il Concilio Tridentino non aveva per nulla diminuita l’autorità pontificia, come era stato anche esplicitamente affermato (4). Venendo poi a parlare del Breve ortatorio, per il quale in modo speciale si era fatto appello dal Senato all’opera del consultore, il Prevati si limitava a due considerazioni. Nel Breve infatti vi era un articolo riguardante la proibizione di ricorrere al Papa per cose spirituali, senza che prima fossero esaminate le cause dai Vescovi: ed a questo punto Benedetto XIV aveva dedicato la sua cura pastorale. Il consultore asseriva che i ricorsi immediati fatti dai sudditi al Pontefice, nella deliberazione 7 settembre erano chiamati sconsigliati e perciò abusi. Se dunque erano tali, spettava al solo Pontefice con legittima autorità toglierli per le ragioni innanzi esposte: e se poi si pon mente all’espressione del Papa che tali ricorsi erano permessi da tutti i Principi cattolici, conveniva riconoscere che, tranne in qualche rarissimo ed urgente necessità, dai Principi, a cominciare da Venezia stessa, non erano mai stati impediti. Per quello che riguarda il secondo punto del Breve ortatorio sopra le competenze dei Vescovi, la proposizione pontificia metteva in evidenza, che quanto poteva fare il Vescovo nella sua Diocesi, poteva a maggior ragione fare il Papa. Questa asserzione era vera come conseguenza dell’autorità universale che al Pontefice compete, già del resto accordata dalla stessa Carta delle dichiarazioni. (1) C. Trid., Sess. XXV, cap. Ili, De Ref. (2) C. Trid., Sess. XXV, cap. IX, De Ref. (3) C. Trid., Sess. XXV, cap. XIX, De Ref. (4) C. Trid., Sess. XXV, cap. XXI, De Ref. — 134 —