INFORMAZIONE PER SOLO LUME DELL’AMBASCIATORE CONFERENZA Vili Articolo VI. de’ Regolari. Ai superiori de’ monasteri, case, collegi, conventi, o congregazioni de’ religiosi, farete intendere che, coll’oggetto di preservare nelle comunità loro religiose la quiete e l’osservanza delle regole, non saranno da qui in poi licenziate nel collegio nostro, se non quelle grazie, privilegi, e dispense delle constituzioni che da’ particolari religiosi verranno impetrati, colla previa informazione de’ superiori generali, e da questi prima sentito il definitorio della provincia e il capitolo del convento, per l’interesse che l’una e l’altro possono averne; e fatta dai detti superiori generali nella loro relazione espressa menzione di quanto sarà loro rappresentato o contro o a favore della grazia che si dimanda. Salvo però sempre il mantenimento delle regole, delle quali non dovrà da chiunque siasi impetrarsi l’alterazione senza previa licenza nostra, come prescrivono le pubbliche leggi a preservazione de’ civili riguardi, e delle condizioni con cui i rispettivi religiosi instituti furono dalla sovrana autorità ammessi nello Stato. Dichiarando inoltre che, in quanto ai voti e ad altro che riguarda unicamente il foro della coscienza, si come a tutti è stato sempre libero, così lo sarà in avvenire, di far quel ricorso che da ciascuno più si crede a proposito. (Arch. Vatic. - Nunz. Ven„ voi. 322, c. 474). — 323 —