CAPITOLO PRIMO menti dei Brevi erano stati oggetti di statuizione; dal 1613 infatti varie leggi e disposizioni colpivano la libertà sregolata di impetrare, senza consiglio e senza permesso « di chi presiede al sistema politico ed economico, per la convenienza e tranquillità dello Stato medesimo », e nel 1710 fu proibito di licenziare, in pieno Collegio, quelle carte, che dai Regolari sudditi fossero state personalmente impetrate (1). È qui fuor di luogo, ai fini dell’indagine proposta in questo lavoro, una accurata disamina di tutte le norme legislative della Repubblica fino al 1750 emanate in materia di licenze governative alle concessioni di Roma: queste leggi esistono effettivamente ed è la conoscenza di siffatto elemento, che può essere sufficiente a far dubitare della necessità della Commissione ducale al Savio Foscarini e del conseguente decreto 7 settembre 1754 (2). (1) Cfr.: Sandi, Principi di storia civile della Repubblica di Venezia, Venezia, 1769-1772, vol. Ili (continuazione), lib. VIII, pag. 142. (2 ) Non è questo il luogo di fare esposizione del diritto ecclesiastico veneto. Merita far cenno della sua importanza la quale viene presa più tardi in considerazione a Venezia, con l’istituzione di una cattedra speciale presso l’Università di Padova, che fu tenuta da quell’abate Fabbro, che il Brugi disse precursore del moderno diritto ecclesiastico. Cfr.: Bruci, Un precursore dell’odierno diritto ecclesiastico nel secolo XVIII, in Per la storia della Giurisprudenza e delle Università italiane, Torino, 1915, pag. 214, e Occioni-Bonaffons, La cattedra di gius pubblico ecclesiastico e il professore Angelo Fabbro, in « Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti », t. VII, s. VI, pag. 1021-1049. Ma Venezia, anche prima dell’istituzione di questa cattedra, aveva avuto netta e precisa intuizione di un diritto ecclesiastico nel senso moderno dell’espressione. Vi era anche presso la Repubblica la tendenza già affermata dal Thomasius (1655-1728) a liberarsi dal Corpus juris canonici sottoponendo e coordinando la Chiesa allo Stato ed al suo diritto, ciò che fu messo bene in luce dal LandsBerg in Geschichte der deutsch. Rechtsivissenschaft, München und Leipzig, 1898, t. III, pag. 89. Sulla fine poi della cattedra di diritto ecclesiastico a Padova, e sulle censure al Fabbro ancora Bruci, Una gloria politica della Serenissima di Venezia ed un suo atto di viltà. Discorso letto in Pregadi il 29 maggio 1910 e pubblicato in « Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti », t. LXIX, p. I, pag. 168-187, con documenti inediti: riprodotto senza documenti anche in Per la storia della Giurisprudenza, op. cit., pagina 224. Uno sguardo al diritto ecclesiastico veneto in Friedberg-Ruffini, Trattato del diritto ecclesiastico, Torino, 1893, pag. 99. Per i diversi scrittori l’opera di Jemolo, Stato e Chiesa, op, cit., passim e Cecchetti, La Rep. di Venezia, op. cit., passim. — 10 -