LE ORIGINI DELLA CONTROVERSIA DIPLOMATICA deliberazione, con la quale il Governo richiamasse in vigore l’osservanza dei canoni del Concilio ¡di Trento. Legittimo era l’intervento del Senato, per stabilire che in avvenire « niun suddito possa presentare ricorsi nella Curia romana per impetrare coadiutorie curii spe futurae successionis ovvero far rinunzie ad favorem senza il previo pubblico beneplacito (1). A chi facesse opposizione si potrebbero opporre i sacri canoni a difesa della santità di un decreto il quale imbrigliasse la sfrenata libertà di produr simili ricorsi a Roma. Quindi — ed è questa una conclusione degna di particolare attenzione — verrebbe che al Revisore non fosse lecito di accompagnare alcuna delle suddette carte per la licenza, a cui non fosse preceduto il beneplacito del Principe per impetrarle (2). Ed a coronamento di queste materie beneficiarie doveva provvedersi perchè non venissero più impetrate pensioni nei benefici. Nel Concilio romano, era stato espressamente proibito che i benefìci curati potessero essere gravati di pensioni : era chiaro che qualora si avesse voluto costituirne, poiché i Vescovi non avevano più facoltà in proposito, era necessario che si ricorresse a Roma, dando così nuovo incremento ai profitti della Dataria romana. 14) Tale la scrittura di Sebastiano Foscarini che finiva con la proposta che si raccogliessero nelle curie degli Ordinarli diocesani del dominio veneto, per aver prove sicure circa la quantità di denaro che dallo Stato passava annualmente a quello del Pontefice per le spedizioni, delle note giurate e legali sulla qualità e quantità delle carte di qualunque natura, massimamente di benefici e di dispense e pensioni che fossero state eseguite nelle singole diocesi per il periodo di un decennio, con l’espressione del valore ossia della tassa, che era stata pagata per l’impetrazione ed esecuzione delle stesse. Un esame anche sommario di questa scrittura, basta per mettere in rilievo alcune sue caratteristiche. Dal punto di vista formale infatti essa non presenta i caratteri proprii delle scritture di questo periodo, nelle quali grande è la ricchezza di esegesi di documenti. Solo in parte vi è qualche ricordo di awe- (1) Ibidem, Relaz. Foscarini. (2) Ibidem, Relaz. Foscarini. — 37 —