\ PROGETTO DI NUOVA CIRCOLARE, ECC. della Provincia, ed il Capitolo del Convento per l’interesse, che l’uno e l’altro possono avere, e fatto dai detti Superiori Generali nella loro relazione espressa menzione di quanto sarà loro rappresentato o contro, o a favore della grazia, che si dimanda al Papa. Dichiarando inoltre, che riguardo ai voti, e ai ricorsi, che possano farsi alla Sacra Penitenziaria per materie di coscienza, è stato sempre, e sarà libero a ciascuno il ricorrere per tali bisogni spirituali. VII0) I gravi disordini insorti nel Dominio nostro per occasione delle rinunzie in favorem hanno ridotto il Senato a stabilire, che da qui in poi alcun ecclesiastico dello Stato non possa far simili rinunzie dei propri Benefizi posti entro le Pubbliche Dizioni, se non a tenore di quanto prescrive il diritto canonico, ed in particolare il Concilio di Trento. Quanto poi alle Coadiutorie cum futura successione, siccome non intende il Senato di limitare l’autorità Pontificia nelle dispense delle leggi canoniche, così col solo oggetto d’evitare ogni surretizia richiesta, dichiara che non sarà licenziata veruna Bolla di Coadiutoria, la quale non sia spedita a supplica de Vescovi da farsi a Sua Santità per l’utilità, o necessità delle loro Chiese; ed inoltre prescrive, e comanda sotto pena della dovuta correzione alli trasgressori, che in mancanza di tale necessaria condizione debba in avvenire ciascun suddito nostro, che vuole incamminare i suoi ricorsi in Curia per altre strade, e con altri mezzi, ottener prima la pubblica permissione; onde conosciutosi da Noi unicamente, che da ciò non sia per derivare alcun inconveniente contro i riguardi sopracennati di buon governo, rimanga alla S. Sede il diritto che le compete, di far l’esame dei requisiti canonici, ed ecclesiastici de’ postulanti, ed inoltre la libertà di concedere, o negare la grazia alli medesimi. E siccome nell’ultima Circolare scrittavi il dì 18 marzo prossimo passato del 1758, vi dicessimo, che il Decreto de 7. settembre 1754 dovesse ritornare in vigore spirati i quattro mesi, quando in questo termine non succedesse il compimento dell’affare, così essendo ora questo felicemente terminato, sarà merito della prudenza vostra l’adempire prontamente alle commissioni con la presente rilasciatevi, affinchè si renda noto qual sia la pubblica volontà, ed intenzione sopra tali materie, e che nei termini del prescritto nel presente Decreto, e non altrimenti, abbia sempre a riportare la dovuta esecuzione. (Archiv. Vaticano - Nunz. Venezia, voi. 322). — 329 —