DECRETO DEL SENATO VENETO DECRETO DEL SENATO VENETO 7 Settembre 1754 Con sapiente e religioso consiglio di dar favorevole mano alla disciplina ecclesiastica, di mantenere nello Stato le ben introdotte consuetudini, e di ovviare a novità dannose ai rispetti del Principato, o che turbar potessero la quiete ed il buon governo de’ sudditi, provvide in più tempi la prudenza e la carità de’ maggiori nostri, che nei Stati della Repubblica non potessero essequirsi carte provenienti di fuori, se prima non fossero rivedute e licenziate in Collegio. Nonostante così saggie leggi non senza afflizione dell’animo del Senato si è inteso dalla molto esatta, ed accetta scrittura del Diletto Nostro Ser Sebastiano Foscarini Savio di terraferma ora eletto, che i provvedimenti così caritatevoli e cotanto utili non abbiano conseguito il fine inteso, perchè introdottisi in progresso varj disordini nell’esecuzione, non tutte forsi nè da tutti i luoghi del Dominio nostro vengono assoggettate alla revisione le carte predette, e prestandosi troppa facilità nel dar passo indifferentemente a quelle stesse che vengono rassegnate, aggiornarsi anco la soverchia libertà di sconsigliatamente impetrarle, è successo, che moltiplicandosi con esorbitanza il numero delle impetrazioni, ha tutto nel suo complesso conferito a confondere la disciplina, a fomentare molta animosità, e litigi ostinati tra sudditi et a disperdere con irreparabile jattura quantità immensa di dinaro che deve essere conservato al sostentamento delle famiglie ed alle conseguenze dello Stato; donde proviene evidentemente il disservizio del Signore Iddio e della Repubblica. Essendo però volontà di questo Cons.0 di andar con tutta la rissolu-zione incontro alle cagioni di tanti mali, ed alle perniciosissime conseguenze, l’anderà parte, che restando rinnovate e confermate tutte le leggi precedenti sul proposito, sia di nuovo fermamente statuito, che non possa da chi sia, sotto qualunque pretesto, essere essèquita alcuna Bolla, Patente, Breve, Rescritto, Cittazione, Monitorio o Carta generalmente di qual si sia natura, che venga di fuori, se prima non sarà presentata in Collegio per essere riveduta, e licenziata in pena della nullità dell’esecuzione e di quel castigo che meritasse la qualità del contrafattore e la gravità della trasgressione. E perchè sia posta una regola e metodo certo alla Revisione di tali carte, sia preso, che resti ordinata la compilazione d’un capitolare, in cui oltre le leggi tutte emanate sul proposito, stabilisca un buon ordine, perchè Tengano descritte in distinto registro (da tenersi nella Cancelleria Segreta) — 253 —