LE ULTIME TRATTATIVE mente, e riconoscendo dalle dichiarazioni dei Cardinali, la disposizione «pericolosa» aveva deciso di pensare.per trovare una formula soddisfacente. Nessuna difficoltà sul licenziamento dei brevi di extra tempora e dispensa di età per sacra ordinazione che sarebbero concessi previo attestato dei Vescovi. Tale condiscendenza dei Delegati pontifici diede animo all’Ambasciatore di chiedere, che in adempimento di una promessa già fatta dal Pontefice, tutte le grazie dovessero essere concesse con attestato dell’Ordinario. Ma i due Cardinali non poterono aderire, così semplicemente, alla domanda e promisero di parlarne al Santo Padre (1). I due porporati avevano forse compreso dove l’Ambascia-tore Veneto sarebbe voluto arrivare. Trattandosi delle cose in questione, si poteva venire a transazioni: ma se non era lecito a loro far concessioni in materie sulle quali non avevano avuto facoltà, con la sicurezza di esporre poi se stessi alle disapprovazioni del Papa, diveniva particolarmente pericolosa la richiesta di attestato da parte deH’Ordinario per tutte le domande di grazie, accrescendosi così smisuratamente l’autorità dei Vescovi. 4) Le poche cose, discusse in questa Conferenza, furono riprese in esame nella successiva del 2 febbraio 1758: si discusse ancora sulla giurisdizione dei Vescovi e fu a questo proposito, formulato uno schema di articolo: « Resta convenuto che nelle materie di giustizia le cause di prima istanza appartengono privatamente ai Vescovi, secondo le disposizioni del Concilio di Trento, e che nelle materie di grazia tanto quelle dove entra la cumulativa quanto quelle riservate alla Santa Sede, il Papa non ne concederà alcuna per tutto lo Stato Veneto, senza la previa informazione favorevole degli Ordinari » (2). Il Papa dunque aveva consentito anche su questo punto favorendo i desideri della Repubblica! Si trattò poi delle dispense matrimoniali. L’Ambasciatore propose che Sua Santità non avrebbe concesso dispense per lo Stato Veneto, se gli Ordinari non avessero prima dichiarate di avere esaminato e verificato l’identità dei ricorrenti, e tutte le cause che li determinavano al ricorso. (1) Arch. Vaticano, l. c. (2) Arch. Vaticano, Nunz. Venezia, voi. 322, c. 429. — 201 —