SCRITTURA DI SEBASTIANO FOSCARINI ■concorressero giuste, e ragionevoli cause, e che non avessero a portare turnazione alcuna alla quiete delle religiose famiglie. La riduzione delle Messe merita qualche riflessione particolare per esservi resa troppo familiare, per la composizione, che viene esatta per la concessione, affine di supplir con una agli obblighi di più messe. La convenienza vorrebbe, che avendo parte il popolo nelle limosine contribuite per la celebrazione delle medesime, non potessero impetrarsi mai tali rid-duzioni senza scienza, e beneplacito del Principe, che è il tutore delle ragioni del popolo medesimo. In quinto luogo vengono le aggregazioni di confraternità laiche, scuole, e sovegni alle archiconfraternità di Roma, e di chiese alle Basiliche della medesima città, le quali si rinnovano ogni 15 anni. Dopo la Bolla di Clemente Vili, e che comincia: Quaecumque a sede apostolica ecc. non si possono dai direttori delle confraternità di Roma concedere le patenti di aggregazione, se non a tenore della detta Bolla sotto pena di nullità, e però tutte hanno la clausola: iuxta formam constitutionis Clementis PP. Vili. Questa Bolla non è stata ricevuta nello Stato di V.a Serenità, perchè circa l’amministrazione delle limosine, e circa li statuti delle scuole contiene alcune ordinazioni, che si oppongono alle leggi del dominio, e soleva perciò in passato nell’atto della licenza apporsi quest’altra clausola: Salve le pubbliche leggi in materia di confraternità laiche; intendendosi così d’ammettere le patenti delle Aggregazioni in quanto alla partecipazione delle Indulgenze, e Grazie spirituali, e non già in quanto a quello, che comanda la costituzione di Clemente circa l’amministrazione e direzione premesse. Se poi sia espediente, che questo metodo continui, o no, come pare sia cominciato a praticarsi, può essere cosa, che per diversi rispetti meriti maggior consiglio. Al sesto, et ultimo capo si riferiscono le materie beneficiarie fonte perenne d’onde scorrono verso la Romana Dataria grandiose somme di denari. Le carte, le quali cadono sotto la revisione in questa materia sono le Bolle, Brevi e rescritti delle collazioni de’ Vescovati, delle dignità, de’ Canonicati delle Abazie, Parrocchie, Capellanie, e Mansionerie, alcuna ancora di laico iuspatronato, di Beneficij semplici, e Patenti per gl’inquisitori del S. Uffizio. A questo capo ancora si riferiscono le Bolle delle resi-gnazioni ad favorem de’ sopradetti beneficij, e delle coadjutorie cum spe futurae successionis, e quelle pur anco delle pensioni. Rispetto alle Bolle delle collazioni relativamente all’ispezione del Revisore nello stato presente delle cose, non occorre altro di considerare, se non che sia attento osservatore, perchè non s’inseriscano nuove clausole nelle medesime, secondo che vanno nel proposito a Roma emanando nuovi Decreti, onde vengono introdotti nuovi pregiudicij, e che fedelmente invigili, che le tasse non sieno alterate con accrescimento, al quale oggetto sarebbe regola di buona economia, che si tenesse nella Cancelleria segreta la lista delle tasse solite di ciascun benefizio dello Stato sottoposto alla spedizione delle Bolle hi Curia Romana, come anco di quelli, che non sono mai stati aggravati *1 alcuna pensione, a differenza di quelli, che sono stati soliti a portarla,