SCRITTURA DI SEBASTIANO FOSCARINI prevenire i disordini, che col servirsene malamente il popolo possono nascere nella civile società. Certa cosa è che il Concilio di Trento detesta la poca economia nel dispensarle, e desidera, che sia usata la debita moderazione. Può dubitarsi ancora, che in tanta prodigalità d’indulgenze potesse intervenirvi qualche fine d’interesse piuttosto che di religione: non dal canto di chi ha parte nella concessione (che a questo è stato dalla santità de’ sommi pontefici opportunamente proveduto, coll’apporvi ai Brevi predetti la clausola, che sia nulla la concessione, se venisse esatta, o ricevuta qualche minima cosa anche spontaneamente offerita tanto per l’interpretazione, e per l’admissione, o sia pubblicazione) ma potrebbe dubitarsi, che intervenisse per parte di chi impetra. È cosa però di fatto, che quando si procuri per le vie ordinarie de’ spedizionieri, ogni breve d’indulgenza prima che possa esporsi a vista del popolo, sia per l’agenzia, sia per le spedizioni necessarie, non viene a portar minor spesa di due scudi, ed altri di summa ancor maggiore a colui, che viene d’impetrarlo, e quante centinaia se ne licenzino in un anno, sebben tutti forsi non vengano alla revisione, può agevolmente computarsi dalle filze del licenziamento de’ Brevi, che sono voluminose, e piene singolarmente d’indulgenze licenziate. Rendendosi pertanto questa gran quantità d’indulgenze cosa osservabile tanto per la poca edificazione, che recano al popolo cristiano, quanto per la non leggiera uscita di denaro, che per questa via va fuori dello stato, quanto per il pericolo ancora d’inconvenienti, che inoltrandosi l’abuso, possono succedere con avvilimento delle sante Indulgenze in se medesime pregievolissime, pare che fosse cosa degna della pubblica pietà il venire a qualche conveniente provvedimento. Questo si affaccia di primo tratto egualmente canonico, che facile, e sarebbe per mio divoto pensare: che restasse ingiunto al Revisore, che in avvenire non presentasse per essere licenziato alcun Breve, o Rescritto d’indulgenza, sia egli nuovo, o sia ancor rinnovato, se non sarà impetrato con previa fede dell’ordinario del luogo ove esso Breve o Rescritto verrà ad eseguirsi; la quale attesti, che l’indulgenza da impetrarsi sarà per riuscire di servizio di Dio, ed in edificazione de’ fedeli; lo che essendo del naturale debito del loro uffizio l’invigilare, possono essere dalla pubblica vigilanza circolarmente fatti avvertire ad adempierlo con zelo pastorale, rilasciando le fedi per quelle sole Indulgenze le quali secondo la loro prudente descrizione, e coscienza crederanno dover servire agli oggetti sopra indicati. Non è da credersi, che non possa canonicamente anco in presente dai Vescovi negarsi la pubblicazione di simili Brevi, sebbene concessi dalla curia romana, quando conoscano, che questi non serviranno ad edificazione; ma li rispetti, che tutti gli ecclesiastici hanno per non impedire l’essequzione de’ romani Rescritti, e gl’impegni, ne’ quali gl’invoglierebbero gl’impetranti, quando massimamente sono stati dalla pubblica auttorità licenziati, non lasciano, che vi pensino pure all’esame dell’utilità, o inutilità, che recar possa alla Diocesi loro, l’esorbitante frequenza. Il metodo dunque della previa umilmente suggerita attestazione, la quale anco può prevenire le ■spese, che sono indispensabili nelle spedizioni e ne’ spedizionieri, pare — 241 — 16