LE ULTIME TRATTATIVE l’Ordinario era opportuno far menzione nel breve: ma non insistette, e l’articolo definitivo fu redatto secondo il desiderio dei Delegati pontifici (1). L’articolo 4 del progetto, in materia idi dispense matrimoniali incontrò il gradimento di Roma e passò nel progetto definitivo, integralmente. Riconosciuta giusta la richiesta informazione dell’Ordinario che dovesse premettersi alle domande fatte a Roma, nella quale si esprimesse il caso particolare, i Cardinali nulla ebbero da obiettare trovando che il provvedimento era diretto « a preservare da qualunque danno i sudditi ». Il progetto non modificava per nulla la dizione dell’art. 5 relativo alle riduzioni delle Messe, ripetendo quanto già era contenuto nel Decreto 7 settembre. Quindi nessuna impetrazione, e nessuna esecuzione (relativamente alla legge 22 dicembre 1480) senza pubblica licenza, e senza previo ascolto degli eredi od aventi interesse. Non poteva per conseguenza essere ammesso questo articolo così redatto e i Cardinali fecero intendere (2) che Sua Santità piuttosto offriva di concedere ai Vescovi la facoltà di ridurre le Messe, intesi gli eredi o gli altri che potessero avervi interesse e con tutte le cautele e riserve ammesse nel diritto canonico (3). Si rendeva così necessaria una nuova formulazione dell’articolo e vi provvide il Cardinale Spinelli, proponendo la seguente redazione : « Sua Santità avendo offerto di concedere ai Vescovi della nostra dizione, la facoltà di ridurre per l’avvenire le Messe, così per le chiese a loro immediatamente soggette, come per quelle dei regolari ed altri esenti, il Senato ha accettato l’offerta pontificia, onde lo notificherete ai Vescovi, incaricandoli nel tempo stesso di non far uso del breve facoltativo, se non dopo di essere stato licenziato con le riserve che prescrivono le pubbliche leggi (4). L’Ambasciatore non ebbe difficoltà di accettarlo purché fosse aggiunto « e sempre intesi gli eredi od aventi interesse » (1) Cfr.: «Documenti» in Appendice, Progetto riformato, art. 3. (2) Arch. Vaticano, Nunz. Venezia, v. 322, c. 493 - Osservazioni marginali. (3) Benedicti XIV, De Synodo, op. cit., lib. XIII, c. ult., pag. 495, n. 27 a 35. (4) Arch. Vaticano, Nunz. Venezia, voi. 322, c. 507. — 211 —