APPENDICE Quindi si deve conchiudere, che quando veramente trattisi di dispensa sopra qualche punto delle Regole e delle Costituzioni dei Regolari, nel qual caso solamente può aver luogo la dispensa, allora il Senato dovrà far prima l’esame, formare giudizio, se dal Papa debba, o no darsi tale dispensa. Ben è vero però, che il Senato intende fare un esame, un giudizio, che sia canonico. Poiché come dicesi nella loro Circolare, sarà concessa ben facilménte la Pubblica licenza di ricorrere, ove l'utilità lo foglia, o il bisogno lo richieda : che sono appunto le due cause canoniche di dispensa. Formato che sarà questo giudizio canonico dal Senato, ed averà in forza di questo permesso ricorso, il Papa poi col suo Rescritto lo eseguirà. Qui va a finire la disposizione del Decreto sopra questo capo. E pure aggiungesi nella Circolare: In ciò abbiamo rinnovato gli antichi e li nuovi statuti nostri. E i nuovi saranno probabilmente quelli del Dei' creto. Ma quali poi saranno gli antichi? Non si sà, chè mai più per avanti sia stata fatta dal Senato una simile ordinazione. Dicesi, che vi sia qualche vecchia deliberazione del Senato circa certe cautele da prendersi nel concedere il Regio Exequatur ai Brevi impetrati dai Regolari sopra il conseguimento di cariche, ovvero offizj; ma non si crede, che potrà addursi una legge con cui ai Regolari siano stati proibiti li ricorsi al Papa sopra le dispense. Nell’ultimo capo del Decreto si fa una disposizione assai strepitosa sopra le rinunzie ad favorem e sopra le coadiutorie cum futura successione, e si nota che di tali provisioni si procurano in Curia le Bolle. Queste chia-mansi abusi detestati dai sacri canoni proibiti espressamente dai Concilj. Ognuno vede qual grande ingiuria si faccia al Sommo Pontefice con queste espressioni. Mentre ammettendo egli le rinuncie ad favorem, e concedendo quelle coadiutorie non solo permetterebbe, ma promoverebbe ancora gli abusi detestati dai sacri canoni, proibiti espressamente dai Concilj. Si è trovata però, dal Senato, la maniera facile per mezzo di cui tali provvisioni cessino tosto di esser abusi detestati da sacri canoni, e proibiti espressamente dai Concili: onde il Papa in avvenire possa ammetterle, e concederle senza alcun scrupolo di coscienza. Consiste il tutto nella sola licenza del Senato. Quando il Senato darà la licenza, potrà il Papa concederle con tutta buona coscienza; poiché allora non saranno più abusi detestati dai sacri canoni, e proibiti espressamente dai Concilj. Ecco le parole del Decreto: Ciò non sia altrimenti lecito di poter farsi, che prima s'abbia ottenuta Pubblica permissione. Dal che si vede chiaramente che si tratta di mettere in salvo la coscienza. Adunque il Senato con la sua autorità, toglie tutto il deforme alle Renunzie ad favorem, ed alle coadiutorie cum futura successione, e le rende innocenti e lecite e da mettersi in pratica quando prima si abbia ottenuta la Pubblica permissione. Poiché non è mai credibile che il Senato volesse dar mano, e canonizare con un sia lecito la continuazione degli abusi detestati dai sacri canoni e proibiti espressamente da’ Concilj. Quindi conchiudasi, che le Rinunzie ad favorem, e le Coadiutorie cum futura successione accordate e concesse dal Papa con tutta la sua autorità sono abusi — 312 —