LE ULTIME TRATTATIVE il previo attestato dell’Ordinario, ma stabiliva, che non si ammetteranno mai quelle che avessero una delle condizioni proibite dal Concilio di Trento nella sessione 25, capo 7. A questa leggera modificazione aggiungeva poi l’altra che si riferiva alle coadiutorie per i benefici residenziali, che Sua Santità non a-vrebbe concesso « ad istanza dei particolari che le desiderano » ma a petizione degli stessi Vescovi i quali ne facessero la supplica per la necessità o evidente utilità delle loro chiese. E se mai qualche richiesta di coadiutoria, fosse fatta non già dal proprio Ordinario, ma da qualche persona ragguardevole che meritasse « qualche benigno riflesso », in tal caso Sua Santità non la concederà se non dopo maturo esame di tutte le circostanze e dopo che sentito anche il Vescovo, crederà che vi sia il servizio di Dio » (1). 6) L’intesa di massima pareva raggiunta: si trattava ora di trovare la buona formulazione di questi articoli: ma il Papa desiderava che si fissassero anche gli elementi di metodo per la trattazione dell’affare. Il Senato aveva ripetutamente fatto sapere all’Ambasciatore, che qualora un accordo venisse raggiunto, non poteva intervenire mai alcuna firma pontificia, nè l’atto doveva avere anche la più lontana parvenza di convenzione o concordato. Nella Conferenza del 13 aprile il Pontefice fece noto al Correr, che era sua ferma intenzione scrivere una lettera ai Veneziani, nella quale accogliendo le lamentele della Repubblica per i denunciati abusi, prendeva impegno di emanare convenienti regolamenti mentre pregava poi la Serenissima di riformare e modificare il suo Decreto. Questo piano non poteva riscuotere l’approvazione dell’Ambasciatore. Il Papa doveva lasciare piena ed assoluta libertà al Senato Veneto di correggere il Decreto 7 settembre. Una lettera pontificia, per quanto concepita e scritta in termini obbliganti, avrebbe posto delle limitazioni: tale lettera si sarebbe potuta eventualmente scrivere dopo la riforma del Decreto, ma non prima. Bastava dunque che la Segreteria di Stato con biglietto annunziasse a Venezia le facilità che il Papa le voleva fare e quindi il piano di metodo, a giudizio del Correr, doveva essere senz’altro con- (1) Arch. Vaticano, Nunz. Venezia, voi. 322, c. 485 - Regolamento di Nostro Signore. — 207 —