CAPITOLO SESTO A Roma con questi auspici si iniziarono le conferenze. In esse i Cardinali e l’Ambasciatore avevano concordato il metodo di discussione dei singoli articoli. Il Rappresentante Veneto aveva trasmesso ai due Delegati pontifici col testo del Decreto, un sommario di tutti gli inconvenienti che si verificavano prima della sua emanazione e che dovevano giustificarlo. Si trattava però di un elenco di questioni litigiose su determinate materie ecclesiastiche, per lo più fra religiosi e religiosi, che avevano dato adito a ricorsi al Senato Veneto, perchè volesse porvi rimedio. Si era poi aggiunto con grande sfoggio, un catalogo di antiche leggi veneziane pur esso presentato allo scopo di giustificare il Decreto. Le discussioni si erano svolte nella seconda conferenza del 26 gennaio; perchè la prima non era stata che un semplice congresso introduttivo. Parendo inutile soffermarsi sul primo articolo, si passò direttamente all’esame del secondo, sulla scabrosa questione delle Indulgenze. Sembrava ai Cardinali che questo articolo ferisse in pieno l’autorità della Santa Sede, la quale in siffatta materia puramente spirituale, non poteva essere in alcun modo limitata. E poiché la concessione delle Indulgenze era gratuita, non si poteva addurre l’uscita del denaro come motivo che giustificasse il provvedimento. Tuttavia convennero i Cardinali che tale articolo si potesse anche modificare : « Sua Santità non concederà in avvenire più indulgenze senza previa informazione dell’Ordinario che l’indulgenza stessa sarà ad edificazione e profitto spirituale dei fedeli » (1). Questa modificazione formale non poteva dirsi di piccola importanza : giuridicamente si dava il dovuto valore all’autorità pontificia la quale subiva una autolimitazione stabilendo la necessità di informazione degli Ordinari. Fu rimandato ad altra Congregazione l’esame del secondo articolo, nel quale si stabiliva che non si licenziassero le domande a Roma, per quelle cose in cui erano competenti i Vescovi. Il Correr era persuaso che indipendentemente dai Vescovi, poteva il Romano Pontefice concedere grazie ai fedeli diretta- (1) Arch. Vaticano, Nunz. Venezia, voi. 322, c. 419 - II Conferenza 26 gennaio 1758. — 200 —