FOGLIO OPPOSIZIONI ALLA DELIBERAZIONE 7 SETTEMBRE 1754 Si oppone secondo-: Che avviene infinite volte, che il merito prevenga l’età per esser molti postulanti degni d’esser dispensati da qualche tenue requisito delle loro regole: dispensa, che è giusta per loro medesimi ed utile al corpo intero dell’ordine. rinnovato frequentemente: che fu più volte raccomandata ai Magistrati competenti l’esecuzione: che questa osservanza fu richiesta sempre da essenzialissimi oggetti di pubblica quiete e di buon governo. In quanto all’esame da permettersi a tali licenze di ricorrere, questo sempre versa sopra la convenienza civile, ed in rapporto ai rispetti e-conomici e politici; lasciando di poi tutto l’esame, e l’intero giudizio circa la convenienza canonica ed in rapporto ai motivi, ed ai riguardi ecclesiastici, all’ecclesiastico dispensatore, come pure l’amplissima libertà di concedere, o di negare le grazie sopra i predetti ricorsi, secondo che parerà al medesimo, che ricerchi il bene de’ riccorrenti, e la preservazione della regolare disciplina. In quanto finalmente ai voti, si dichiara: che di questi niente affatto parla la deliberazione, e che circa li medesimi in quel che riguarda il foro della coscienza, a tutti esser libero come prima, di far quel ricorso che più crede a proposito, ai propri superiori; per quello poi concerne gli effetti civili, si dice, che altre leggi del Dominio hanno sufficientemente disposto. Si dichiara: Che la deliberazione 7 settembre non predica se non de’ ricorsi, che tendono ad alterare le regole de’ loro instituti, non di quel li, che sebben si fanno per qualche dispensa uniformemente alle costituzioni degli ordini, sono dalle medesime permessi, quelli non si ammettono se sono impetrati senza il previo permesso del Principe; questi si rivedono e licenziano anco dopo la deliberazione senzacchè sia precedu- — 275 —