CAPITOLO TERZO siedeva alla distribuzione delle Indulgenze (1). Anche questo fatto doveva essere prova della saggezza e della prudenza della Santa Sede. Se ciononostante si verificavano abusi, questi — cosa deplorevole — erano imputabili alla stessa natura corrotta dell’uomo, non a difetto dell’istituto : al Principe poi sempre competeva denunciarli alla legittima autorità. Riguardo al capo delle dispense matrimoniali le istruzioni erano molto brevi e altrettanto semplici. Il Decreto infatti stabilisce che non poteva essere licenziata alcuna delle dispense matrimoniali richieste, se non quando, « prima che venga impetrata, sia preceduta cogli stessi metodi e riguardi, che sogliono farsi al caso dell’esecuzione, da una attestazione legale del proprio Ordinario di essersi ben esaminate e verificate le cause impellenti all’impetrazione »; e ciò perchè con queste attestazioni, si potessero evitare gli inconvenienti di far incontrare agli impetranti, dispendii gravissimi, col risultato di non far luogo all’esecuzione della dispensa per mancanza delle condizioni esposte con « perdita luttuosa delle spese inutilmente gettate e con necessità di incontrarne di nuove » (2). La ragione del provvedimento, osservano le istruzioni, è essenzialmente economica; ma esigendo poi una attestazione da parte dei Vescovi, soggetta a tassazione, il Decreto sottoponeva a ulteriore spesa le impetrazioni: e il denaro sarebbe trascorso a vantaggio delle Curie diocesane e dei rispettivi Cancellieri, anziché dei poveri, come avveniva di quello versato alla Dataria Apostolica. A parte poi le questioni economiche, era da osservarsi che circa le dispense (1) La materia delle Indulgenze fu regolata prima da Pio IV con Bolla « Decet Romanum Pontificem » in data 7 novembre 1562, per cui la concessione di indulgenze doveva essere fatta gratuitamente. Clemente Vili istituì una Congregazione temporanea, che fu poi ristabilita da Clemente IX il 6 luglio 1669. Essa regolava la materia delle indulgenze secondo i canoni del Concilio Tridentino (Sess. XXI, De Indulg.). Dal 1710 funzionò regolarmente. Si concedevano udienze speciali frequenti per presentare le suppliche al Papa, che talvolta erano anche accompagnate dal voto del Consultore. La sola Congregazione era competente a concedere Indulgenze. Con Benedetto XIV l’organizzazione di questa, come di altre Congregazioni, divenne perfetto, essendo Prefetto fino al 1748 il Card. Raffaello Cosimo Giordani, e dal 1748 alla morte del Papa, il Card. Gioacchino Ferdinando Portocarrero. (2) Decreto 7 settembre 1754. — 90 —