LE ORIGINI DELLA CONTROVERSIA DIPLOMATICA ad una dichiarazione di nullità, per il fatto che essa non è richiesta ad substantiam, purché però non manchi la condizione ritenuta essenziale, che cioè queste alienazioni sieno giuste, fatte per alcuna di quelle cause, ognuna delle quali è da se sola ba- presumpserit, alienatio, hypotheca, concessio... nullius omnino sint roboris vel momenti ». I canonisti dell’epoca sono tutti d’accordo, così Facnanus, Commentarla in quinque libros Decretalium, Venetiis, 1764, voi. II, in III, c. V, pag. 222, n. 13, il quale affronta e risolve l’obiezione derivante dall’espressione della Decret. Ambitiosae « praeterquam in casibus jure permissis »; e Reiffenstuel, Jus Canonicum universum, Venetiis, 1785, t. Ili, lib. Ili, tit. XIII, de reb. alien., § II, 23 e segg.: ammettendo al n. 31 la necessità dell’intervento del Papa dice: «de puncto juris loquen-do » perchè come spiega al numero successivo, sull’autorità di alcuni canonisti tra cui Zypeus (citato anche nel Progetto) può darsi qualche caso in cui esiste una consuetudine « praesertim in Germania et locis ab Urbe remotis ubi difficilis aditus ad Papam est, dieta Extravagans, recepta non est saltem non quoad hoc ut etiam inferiores Prelati Episcopo subiecti teneantur in eiusmodi alienationibus consensum Papae requirere, adeo ut non sufficiat consensus episcopi », il quale ultimo quindi sarebbe sempre necessario e conseguentemente non basterebbe quello del Principe. Il caso poi non è riferibile a Venezia; tanto più che come attesta Schmalzcrueber, Jus Ecclesiasticum universum, Neapoli, 1738, T. Ili, P. II, Tit. XXII, n. 123, pag. 149 : « de viridi huius constitutionis obser-vantia in Urbe romana, in civitate et dioecesi Fiorentina, in tota Italia et Regnis Neapolitano, Lusitaniae et Hispaniae » attestano molti autori ivi citati. Id. in: Barbosa, De officio et potest. episcopi, Venetiis, 1707J n. Ili, alleg. 95, pag. 349. Per spiegare quanto è stato sostenuto nel Progetto basta vedere Van Espen, Jus Ecclesiasticum universum, Venetiis, 1769, t. Ili, p. II, sez. IV, tit. V, cap. IV, pag. 275, n. 40, dove sono le stesse espressioni contenute nel Progetto. Il Van Espen sostiene che la decretale « Ambitiosae » non fu ricevuta in Francia. Non si può dunque concludere generalmente come vorrebbe il progetto per la validità di tali alienazioni « sine beneplacito pontificis », perchè essendo esso richiesto « ad substantiam » viene logica conseguenza la nullità dell’atto stesso. Circa poi gli atti compiuti senza questo beneplacito, sarebbe interessante sull’orma dei canonisti citati, precisare la terminologia giuridica di inefficacia, nullità e annullabilità: per uno spunto di idee Coviello, Manuale di dir. civile italiano, Milano, 1915, pag. 330, e pag. 362, Melucci, Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche ed istit. di diritto civile (voi. unico), Napoli, 1905, pag. 320, Windscheid, Diritto delle pandette, Torino, 1902, voi. I, p. I, § 82, pag. 326, e note Fadda e Bensa al lib. II, pag. 926. Le disposizioni relative alla nullità delle alienazioni nel diritto canonico « inconsulto pontifice » sono state ripetute nel diritto moderno — 21 —