SAGGIO DELLE RAGIONI, E MOTIVI COMPROBANTI IL DECRETO 7 SETTEMBRE 1754 lare istituto: ragione giusta e risposta nel tempo stesso per quanto mi pare al motivo politico, della citata lettera 13 settembre 1755. Aggiungasi che il Senato non esclude possibile il caso dell’alterazione delle regole particolari, ma solo richiede, che la pubblica licenza preceda. Questa licenza, che ricerca, contiene la giustizia medesima, che ha il Principe di non voler, che nel suo Stato s’introducano di nuovo Case Religiose senza sua positiva permissione. I Corpi Religiosi hanno varie relazioni reciproche e rispetti col pubblico e la città tutta riguardo alla dottrina delle cose sacre, al modo di vivere, al’interessi : le quali cose tutte dipendono dalla qualità dei loro particolari insituti e regole: Delle quali prima di riceverli il Principe rendendosi informato, liberamente e indipendentemente affatto, li amette, o li ricusa, come reputa meglio. Ora se queste Regole o Statuti possono esser cambiati ed alterati da qualunque Religioso discolo, o serio senz’alcuna dipendenza dal Principe, può venire in breve spazio di tempo, che s’introducano novità che perturbino la religiosa pace, e che disturbino la tranquillità pubblica. Se può ogni privata persona pretendere dall’ospite, che riceve in sua casa la perseveranza costante nella primiera condotta di vivere e giustamente escluderlo in caso, che indipendentemente da lui volesse alterarla, benché quello avesse giusto motivo di passare a tal novità: perchè doveranno avere la medesima soggezione al Principe le Case Regolari ricevute nello Stato con la buona fede, che abbiano a serbarsi illesi, ed inalterabili quegl’Insti-tuti, che furono l’oggetto del pubblico gradimento? Viene opposto: I Regolari in ciò, che concerne i loro particolari Insti-tuti e costituzioni, sono unicamente soggetti al Papa, ne altri appartiene ingerirsi, essendo da lui solo dipendenti. Se i Regolari hanno questa totale dipendenza dal Papa come i Carmelitani nel Capitolo generale hanno determinato, che niuno dei Frati loro Conversi per qualsiasi ragione possa passare allo Stato Chiericale, abbenchè avesse la dispensa della S. Sede ciò apparisce dagl’atti di questo Capitolo stampati in Roma l’anno 1680 dalla Camera Apostolica (62). I Regolari quanto alla loro disciplina, ed Instituti sono soggetti al Papa, alla Chiesa, ai Concili generali, come evidentemente appare dal Concilio Tridentino, che nella sessione 25 di Frati e di Monache difusamente decreta per la serie di 22 capitoli. Dal Papa, dalla Chiesa, dal Principe, i Regolari dipendono nell’osservanza delle loro costituzioni. Ludovico XIII Re di Francia commanda con circolari 1629-15 Gennaio, a tutti li Prelati Regolari la riforma di Frati, e Monache, nonostante tutte le riserve della S. Sede (63). L’anno 1549 11 aprile il Consiglio di Dieci ordinò che nelle religioni le elezioni si facessero di ■soggetti idonei, e di virtù che' nè il Generale, nè gl’altri ciò impedissero, e quello, che si farà in contrario sia visto, e nullo (64). Nell’anno 1565, 15 Gen- (62) Art. 123. Vedasi estratti nella Filza: Tari casi. (63) Dupuy, tom. 2, a. 397. (64) Doc.ti N. 36. — 295 —