TENTATIVI E PROVVEDIMENTI PONTIFICI mano. Quanto dovesse dolere al Pontefice veder precluso ormai ogni adito alle buone intelligenze con la Repubblica, lo attesta la profonda commozione « sino colle lagrime, esprimendo l’afflizione di vedersi obbligato negli ultimi anni » a quei passi forti verso un Principe « che egli amava », ma che purtroppo si rendevano ormai necessari per non voler restare « nel pericolo di render conto a Dio Signore » (1). Le assicurazioni del Capello; le spiegazioni da questi date su quello che il Pontefice aveva chiamato il punto gravissimo, riguardante la tolta libertà ai figli di ricorrere al padre e che impediva i provvedimenti spirituali ed ecclesiastici col pretesto dei riguardi politici; le dilucidazioni date circa l’articolo relativo all’autorità dei Vescovi, col quale si era inteso e si intendeva di escludere in fatto quelle impetrazioni, che talvolta erano procurate con modi indiretti contro la buona disciplina e contro i rispetti del Governo e non già di non voler riconoscere il diritto competente alla Sede Apostolica le cui concessioni si ammettevano anche dopo il Decreto, secondo la consuetudine inveterata senza far questioni di competenza di autorità tra il Papa e i Vescovi e senza voler alterare lo stato delle cose, condussero il Papa a dichiarare che avrebbe riesaminato tutte le carte per far conoscere come il fatto, cioè la disposizione del Decreto, non corrispondesse alle massime nè alle pubbliche intenzioni. Dopo ciò avrebbe deciso se convenisse rispondere per tramite di Monsignor Nunzio ai Deputati, ovvero per via diplomatica all’Ambasciatore. Il Pontefice fece presente che se poteva lusingarsi che il Senato con dichiarazioni nuove lo soddisfacesse, egli non avrebbe più insistito sulla ritrattazione o sulla sospensione del Decreto. E dopo questo congedò l’Ambasciatore. Il Montegnacco nella sua relazione insinua anche a questo punto, cosa non conforme a verità. Il giudizio che di questo consultore aveva dato con tanta sicurezza Benedetto XIV, che lo aveva detto facile in alterare la storia e le citazioni per i suoi fini particolari, riceve nuova conferma (2). Infatti egli asserisce che il cardinale Valenti sul contenuto del foglio del Senato (1) Arch. cit., 1. c. (2) Per corroborare le sue argomentazioni il Montegnacco « stende esempi vaghi, disposizioni false ed erronee, leggi ignote alla Chiesa che — 147 —