APPENDICE Bolle, e Brevi Apostolici (21): replicando i sentimenti medesimi il regnante Benedetto XIV nell’istruzione diretta a’ Vescovi di quello Stato; la quale serve, come di termine e conclusione alle differenze, che allora venivano. Non tralasciando d’avvertire, ch’impropriamente dalla Corte di Roma si dice, tolerarsi la Revisione; imperocché la toleranza, come la Corte di Roma recentemente si è spiegata in simile occasione con la Corte di Torino (22), è una connivenza tacita, una dissimulazione di non sapere ciò che si fa, e mostrandosi di saperlo non si potrebbe tollerare come abbiamo nel testo canonico (23). Ora non è stato provato per anco dalla Romana Corte, che tal sorte sia la Revisione, e licenze de’ Brevi, di cui parliamo, e sanamente giudicando non possiamo credere, che per se stessa sia ingiusta, e perniciosa, quando viene praticata quasi da tutti i Principi Cattolici, che vivono nella communione della Romana Chiesa; e il Papa che lo sa seriamente non li ammonisce, non la proibisce, e non procura in ogni maniera, che quanto pare decretato in tal proposito in Bulla « Caenae » verso il fine venga da tutti ricevuto, ed esequito e già parlando degl’Apostolici Brevi e Rescritti abbiamo espressa la decisione canonica, ch’è lecito per giuste cause non esequirli (24). Ma dicasi la revisione, e la licenza tollerata dicasi permessa, poco rileva al caso presente in cui non si professa gravame da questo ma solo da quanto si pretende, che il Decreto contiene di nuovo, ed insolito. Dicono per esempio, che si passa a far cognizione delle cose spirituali, che nelle concessioni si rende il Papa ligio alla Potestà laica e simili cose; alle quali si risponderà poi adeguatamente, quando si parlerà delle materie in particolare. Molto meno è da curarsi il sentimento d’alcuni (25) che asseriscono competere a Principi nella revisione il puro fatto di licenziare, non licenziare, ma non la ragione o il diritto di farlo, prefiggendosi regole sopra: opinione tanto irragionevole, quanto sarebbe l’asserire, che a’ Principe Cattolico compete operare in materia importante, alla cieca, o a capriccio e non secondo la verità e le regole della ragione e di quella religione, che egli professa. Circa la permissione di ricorrere, ch’è l’altro accennato modo di procedere espresso negli articoli del Decreto 5, 6, e 7 questo non è nuovo, nè insolito (come sarà provato più abbasso) ne altrimenti nè pregiudiziale alla giusta libertà d’un Cristiano, che ricorrer desidera al proprio Pastore, e de Pastori al supremo nelle concessioni. Libero deve essere ed indipendente ad un cristiano nell’esercizio della Cattolica religione nel ricorso a Pastori secondo la disposizione de’ Sacri Canoni, e consuetudini che si osservano, ed (21) Scritture, ed atti trasmessi d’ord. di N.ro Sig. etc. Progetto d’accomodamento etc., pag. 72. (22) Scritture ed atti concernenti le differenze etc. sud.ti. Parte 2.da Discorso legale, pag. 70. (23) Cap. 18 de Praebendis. « Multa per patientiam tolerantur, quae si deducta fuerint in judicium non deberent tolerari ». (24) Cap. Siquando de Rescriptis. « Licitum est non exequi rescriptum donec Papa plenius informetur ». Suarez, de legibus, lib. 4, cap. 16, n. 7. (25) Oliva, De foro Ecclesiae. Vedasi lettera di N. Veneziano ad N. suo corrispondente in Parigi etc., cap. 2, n. 4, pagina 43. — 286 —