LE ULTIME TRATTATIVE la previa informazione dell’Ordinario. Questa redazione era sostanzialmente identica a quella del Decreto 7 settembre 1754, ma essa poteva benissimo ammettersi anche dalla Curia romana. I Cardinali volevano che fosse aggiunto che tale licenza dell’Ordinario non era richiesta per i brevi che « non contengono rinnovazioni di quelle (indulgenze) già concedute » (1). Tentò l’Ambasciatore (2) di far togliere questa aggiunta e di conservare la dizione precedente: voleva cioè che anche per la stessa rinnovazione dell’indulgenza dovesse intervenire l’attestazione dell’Ordinario, forse temendo che le circostanze di tempo e di luogo potessero modificare in qualche modo il vantaggio spirituale dei fedeli: ma i rappresentanti del Pontefice non credettero di poter accondiscendere. Era logico in sostanza, che le indulgenze una volta concesse potessero essere rinnovate semplicemente, per quella ragione già altrove esposta che l’indulgenza, come tale, non può essere che di solo profitto spirituale. D’altra parte se il timore di Venezia era quello che nelle concessioni di questi Brevi non si osservasse la debita discrezione, pareva inutile tornare sull’argomento ad ogni rinnovazione, quando ammessa e licenziata la prima impetrazione, si era implicitamente riconosciuto che la concessione era nei limiti di quella tanto raccomandata discrezione! Il progetto riformato e comunicato in definitiva all’Ambasciatore, aveva lasciato integra quell’espressione, per cui si e-scludevano le rinnovazioni, dall’attestazione (3). L’articolo secondo dimostrava che grandi passi si erano fatti a favore della Santa Sede. Tolta infatti la grave espressione contenuta nel Decreto 7 settembre per cui non sarebbe stata in avvenire licenziata bolla, breve o rescritto venuto dal di fuori, in quelle materie nelle quali i Vescovi fossero stati competenti per diritto, il progetto dell’Ambasciatore, in conformità a quanto era stato discusso nelle Conferenze precedenti, ammetteva invece la possibilità di concessioni, da parte della Santa (1) Arch. Vaticano, Nunz. Venezia, voi. 322, c. 490 - Progetto steso dall’Ambasciatore - Osservazioni in margine. (2) Arch. cit., Nunz. Venezia, voi. 322, c. 499 - Difficoltà dell’Ambasciatore. (3) Arch. cit., Nunz. Venezia., voi. 322, c. 515 - Progetto riformato e comunicato all’Ambasciatore. — 209 — 14