APPENDICE d’indulgenza per alcuna Chiesa, Altare, o Oratorio, senza la previa informazione dell’Ordinario da esser rassegnata a Sua Santità, e poi rilevata ne’" Brevi con la quale resti assicurato, che sia per ridondare in edificazione, e profitto spirituale de’ Fedeli. Di tal deliberazione farete intesi gl’Ordinari de’ Territori a voi soggetti, a quali si lascia tutta l’osservazione, perchè si mantenga la dovuta riverenza verso queste spirituali grazie. 11°) Noto farete inoltre agl’Ordinari medesimi che riguardo a quelle concessioni, e dispense, che la S. Sede, in vigore della podestà cumulativa sopra tutte le Diocesi accorderà nei casi, in cui la cosa medesima, secondo l’istituto e la prattica odierna, potrebbe concedersi ancora dagl’Ordinari, il Senato dichiara, che tali Rescritti, doppo essere stati riveduti, saranno licenziati, quando niente contengano, che sia contrario alle pubbliche leggi, ed alla pubblica tranquillità. Ili') Non dovrà impetrarsi in avvenire alcuna dispensa d’ordinazione extra tempora, dagl’interstizi, o dall’età prefissa agl’Ordinandi da sacri Canoni senza l’attestato dell’Ordinario, di cui si faccia menzione nel Breve. IV°) Affine di provvedere al commodo, e sollievo dei sudditi, che tal volta, doppo aver ottenute le dispense matrimoniali dalla Dataria, incontrano difficoltà insuperabili nell’esecuzione perchè non seppero bene esporre i fatti e le circostanze che li accompagnano, onde è, che sono costretti ad incontrar nuove spese ne’ duplicati, farete perciò intendere agl’Ordinari, o ai loro Officiali, che non sarà da qui in poi licenziata alcuna dispensa matrimoniale, se all’ìmpetra non sarà preceduta una informazione dell’ordinario diretta al Pontefice, e che sia rilevata ne’ Brevi, e nella quale, senza pericolo d’equivoci, venga espresso il caso particolare, sopra di cui ha da cadere la dispensa. Ecciterete per tanto il zelo degl’Ordinari a prestarsi a questo pubblico provvedimento diretto unicamente a preservare da qualunque danno i sudditi nostri. V°) Sua Santità avendo offerto di concedere ai Vescovi della nostra Dizione la facoltà di ridurre per l’avvenire le Messe, così per le Chiese a loro immediatamente soggette, come per quelle de’ Regolari, ed altri esenti, il Senato ha accettato l’offerta Pontificia, onde lo notificarete a Vescovi, incaricandoli nel tempo stesso di non far uso del Breve facoltativo, se non doppo d’essere stato licenziato, colle riserve che prescrivono le pubbliche leggi, e sempre intesi gl’eredi, o chiunque potesse avervi interesse. VI0) Ai superiori delli Monasteri, Case, o Collegi, Conventi, o Congregazioni de’ Religiosi farete intendere, che coll’oggetto di preservare nelle communità loro religiose la quiete, e l’osservanza delle loro Regole, e Costituzioni, non dovrà da chiunque siasi impetrarsene la mutazione, o alterazione senza previa licenza nostra, a preserva de civili riguardi, e delle condizioni con cui i rispettivi Religiosi Istituti furono dalla Sovrana autorità ammessi nello Stato; ad eccezione però di quelle grazie, e Privilegi, e Dispense che dalli particolari Religiosi verranno impetrate con la previa informazione de’ Superiori Generali; e da questi prima sentito il definitoria — 328 —