CAPITOLO TERZO che dal beneplacito del Governo Veneto che da oltre un secolo, giornalmente, licenziava carte del genere. Il Decreto, parlando delle indulgenze, di privilegi, ecc., diceva : concessi « senza osservarsi la debita economia e discrezione ». Il che pareva molto strano a Fanzio, che non trovando la norma canonica che fissasse questa economia e discrezione, doveva necessariamente concludere che essa era rimessa all’arbitrio dell’Autorità secolare. La quale osservazione valeva anche per la materia delle dispense per ordinazioni extra tempora e per molte altre, per le quali, poiché i Vescovi avevano facoltà, a questi solo e non già al Pontefice avrebbero dovuto essere chieste, con una conseguenza gravissima, che, qualora i Vescovi avessero avuto dei dubbi positivi circa le proprie facoltà, in coscienza non avrebbero potuto accordare le dispense richieste (1). Più proclive ad ammettere il diritto del Principe è Fanzio riguardo alle dispense matrimoniali (escluse ben si intende quelle della Sacra Penitenzieria), poiché a lui sembrava trattarsi di materie miste e perciò di competenza della Chiesa insieme e dello Stato, come pure per ciò che concernesse la disciplina dei regolari, quando l’inosservanza riflettesse l’ordine sociale: ma gli pareva difficile che la S. Sede volesse cedere alle rinunzie ad favorem ed alle coadiutorie, tanto più che in Venezia da più di un secolo essa ne era in possesso senza alcuna contraddizione della Repubblica stessa. Il Fanzio nulla trovava di anormale circa le proposte del Montegnacco, in merito alla riduzione delle Messe. E il buon consultore, che forse aveva un po’ di ottimismo e idi semplicità nel suo animo, finiva col concludere che due a suo parere erano le fonti, da cui scaturivano le doglianze pontificie sul Decreto 7 settembre 1754, il merito cioè delle cose in esso deliberate e le espressioni ivi sparse, che il Papa aveva ritenute come ingiuriose alla sua persona ed alla sua dignità. Conclusione questa che appare molto ingenua, poiché riferendosi alla sostanza ed alla forma del Decreto tutto in pieno lo investe: era preferibile quindi che il Consultore avesse detto esser tutto il Decreto fonte dei guai presenti! Lo scopo però che il consultore teologo si era proposto, era (1) Arch. Stato Venezia, Sen. Roma Exp,, f. 74. All.: Scrittura Consultore Fanzio, 15 luglio 1755. — 102 —