APPENDICE I) E perciò essendosi introdotto, che ad ogni Chiesa Campestre, Oratorio ovvero Altare vengono impetrati Brevi d’indulgenze, e di Privilegi perpetui, o temporari, senza osservarsi la debita discrezione, onde succede, che per il mal uso di queste spirituali grazie, con fini d’interesse, di vanità, e tal volta peggiori, si diminuisce piuttosto, che s’accresca la divozione, e la riverenza dei fedeli verso le medesime; affinchè si mantenga ne’ sudditi la stima a quelle dovuta e la venerazione, si è stabilito, che non saranno in avvenire licenziati simili Brevi, o Privilegi, se all’impetrazione de’ medesimi non averà preceduto una legai attestazione di essi Ordinari, che tali Indulgenze, o Privilegi abbiano da servire di edificazione, e profitto spirituale dei loro Diocesani; nel rilasciar le quali attestazioni, eccita-rete seriamente in Pubblico nome essi Ordinarj a non rendersi facili, ma a ridur la cosa a termini di convenienza, i quali salvino gl’oggetti religiosi di questa pubblica deliberazione. II) Noto farete inoltre agl’Ordinari medesimi, che di quelle concessioni, e dispense, che possono da essi rilasciarsi ai Diocesani ripet-tivi in forza del jus proprio ordinario, delle disposizioni canoniche, o di Privilegi non sarà in avvenire licenziata alcuna Bolla, Breve o Rescritto, che venisse impetrato di fuori, tanto maggiormente, che per lo più si ottengono per cause leggiere supposte, senza necessità, o utilità della Chiesa, in delusione delle disposizioni canoniche, ed in rilassazione della buona disciplina. Ili) Saranno per tanto esclusi dal licenziamento tutti quei Brevi, venissero in avvenire impetrati senza pubblica licenza, da concedersi in casi assai rari, per ordinazioni da farsi extra tempora, non osservati i debiti intestizi e prima degl’anni stabiliti agl’Ordinari da Sacri Canoni, essendo pur troppo presentemente multiplicato il numero di sacerdoti, senza che se ne promovano d’età immatura, onde non mai edificazione, ma sovente succede scandalo nei Popoli. IV) Occorre ancora, che le dispense matrimoniali per lo più s’impetrino in Curia, senza prima ben esaminarsi la legittimità de motivi, e delle cause; onde la volgare idiota gente particolarmente spesse volte dopo averle impetrate, ed aver perciò incontrati dispendi gravissimi al povero suo stato, trova difficoltà nell’esecuzione, che ad essi Ordinari, o ai loro officiali viene commessa, ed incontra opposizioni insuperabili nella verificazione de fatti esposti in Curia, con perdita luttuosa delle spese inutilmente gettate, e con necessità d’incontrarne di nuove, Farete però noto ai medesimi, che non sarà da qui in poi licenziata alcuna dispensa matrimoniale, a cui prima, che venga impetrata non sia preceduta un’attestazione legale del proprio Ordinario d’essersi ben esaminate, e verificate le cause impellenti all’impetrazione; nel che pure ecciterete il loro zelo a prestar opera diligente, perchè non segua in ciò abuso contrario alle Costituzioni della Chiesa, alle massime del Governo, o che possa riuscire in danno de loro Diocesani. — 260 —