L INTERPOSIZIONE DEI PRINCIPI prima di ammetterla due cose si voleva che fossero definite : l'una che sarebbe convenuto, come in qualunque interposizione, così particolarmente in questa, che restava escluso l’uso di atti di ritorsione di qualunque genere verso Venezia, e quindi l’affare per il momento sarebbe dovuto rimanere statu quo per evitare pregiudizio. In considerazione di ciò il Pontefice aveva sospeso qualsiasi determinazione sopra le opinioni emesse nell’ultima Congregazione. La seconda cosa poi, che si doveva tener presente, era un complesso di riguardi verso la Corte di Vienna. Ed era questo un senso di fine tatto diplomatico cui la Francia si ispirava verso la recente alleata, non solo perchè così consacrava ancora una volta la tanto concorde unione di animi e di interessi, quanto perchè, esprimendosi in tal modo e concedendo anzi la Francia piena libertà al Pontefice di scegliere liberamente quale delle due Corti rappresentasse, nell’interposizione, la parte principale, mostrava particolare deferenza al Capo della Chiesa, il che poteva avere un riflesso nella decisione del negozio. Benedetto XIV accettò l’interposizione di tutti e due i principi, e rilasciò un biglietto all’Ambasciatore di Francia, nel quale veniva esposto lo stato presente della controversia; solo poneva come condizione preliminare ed assoluta la sospensione immediata dell’esecuzione del Decreto in Venezia. Questo atteggiamento doveva però essere precisato: tale era il pensiero dell’Ambasciatore francese, poiché diversa in sè e nelle sue conseguenze sarebbe stata la trattazione dell’affare a seconda si fosse parlato di mediazione vera e propria, oppure di sola interposizione di buoni uffici. Precisò dunque il Pontefice che fino a tanto non fossero note le disposizioni del Senato riguardo alla sospensione del Decreto, Fazione del Cristianissimo dovesse essere limitata ai soli buoni uffici. Ma improvvisamente questa risoluzione fu modificata, da un successivo biglietto pontificio dirizzato al Re di Francia, col quale era richiesto senz’altro positivamente la mediazione. A quali motivi si doveva attribuire la modificazione delle decisioni pontificie è difficile stabilire. la mediazione ». A parte l’inesattezza giuridica dell’espressione, storicamente non risulta questo incarico che se esistesse, come tale, darebbe una configurazione giuridica nuova, all’istituto della mediazione.