— 34 — per le macchine L. 12,50 per cavallo indicato; per le caldaie L. 9,50 per quintale; per gli apparecchi ausiliari L. 11 per quintale; Venivano però soppressi i compensi di costruzione pei galleggianti e per le navi da guerra, concedendosi soltanto la restituzione dei dazi pei materiali importati dall’estero per costruire navi da guerra estere. Sui compensi di costruzione per gli scafi metallici si applicava la ritenuta del 10 per cento, se nella loro costruzione si fossero impiegati per più di un quarto materiali di fabbrica estera, e si applicava un’ulteriore riduzione del 15 per cento agli apparati motori installati negli scafi che fossero importati dall’estero. Infine si concedeva la restituzione daziaria pei materiali impiegati nella riparazione degli scafi, delle macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari e per gli oggetti di dotazione e di ricambio, esclusi i materiali di consumo. 6) Concessione di premi di navigazione nella rnisnra di centesimi 80 per ogni tonnellata di stazza lorda, e per ogni mille miglia di percorso compiuto al di là del Mediterraneo, o in viaggi da questo mare per destinazioni oltre Suez e Gibilterra. Pei viaggi nel Mediterraneo si accordavano pure premi con la riduzione di un terzo. I premi, ridotti della metà, venivano consentiti anche ai piroscafi di costruzione estera nazionalizzati nel periodo di tempo 1887-1895; e andavano decrescendo gradatamente, a partire dal primo triennio dalla data di costruzione della nave, fino a cessare col 15° anno di età pei piroscafi e col 21° anno di età pei velieri. La durata della legge del 189(5 veniva stabilita in dieci anni. Però ben presto le conseguenze finanziarie di essa destarono serie preoccupazioni, prevedendosi che l’onere del bilancio, pei premi, sarebbe arrivato a lire 26,600.000 nell’eser-cizio 1905-1906, ultimo della legge. Onde, con vari decreti reali che portarono alla legge del 1901, si provvide a fissare