— 106 — E tuttavia da notarsi che i riparti di truppa nominati al paragrafo ò, non possono oltrepassare, senza consenso della compagnia, i 65 uomini. Un eguale ribasso di prezzi per il trasporto di persone e di cose è accordato a quelle associazioni che spiegano la loro attiviti! nelle colonie germaniche curando i malati, o nelle missioni, come pure alle spedizioni scientifiche. Ingerenza dello Stato nella determinazione delle tariffe pei trasporti a mezzo di piroscafi delle società sovvenzionate. — Il Cancelliere dell’impero e la compagnia fissano, d’accordo, le tariffe di trasporto. Per il trasporto delle merci le tariffe devono essere assolutamente uguali tanto per Brema ohe per Amburgo. L’impresa è tenuta a stabilire e mantenere agenzie in quelle località designate dal Cancelliere dell’impero, agenzie che devono servire come punto di riunione delle merci da trasportarsi sui vapori della linea sovvenzionata e a curare il recapito di quelle da questi vapori scaricate. Le tariffe sono calcolate in modo che la spesa totale di trasporto di una merce (compresa la spesa per il trasporto ferroviario della medesima) dalla agenzia fino al porto nel quale viene imbarcata sul vapore sia uguale, tanto per il porto di partenza di Brema o di Amburgo, quanto per uno dei porti belga o olandesi toccati dal vapore. Nel trasporto delle merci, quelle tedesche o destinate alla Germania hanno la precedenza su quelle estere o destinate all’estero. Per il recapito di quelle merci il cui trasporto presenta dei pericoli debbono essere osservate le disposizioni dettate dal Bundersrath per i bastimenti facenti servizio di emigrazione. Il Cancelliere dell’impero può escludere dall’importazione in Germania, in Belgio, in Olanda, per mezzo dei vapori facenti servizio delle linee sovvenzionate, quei prodotti agricoli esteri che fanno concorrenza con i prodotti di egual natura tedeschi. L'inosservanza di queste norme fa incorrere la compagnia