— 87 — bandiera francese. Esso, per la navigazione di lungo corso, per ogni 1,000 miglia e per ogni tonnellata di stazza lorda è fissato come segue: а) pei piroscafi: lire 1.70 nel primo anno con riduzione, a partire dalla loro nazionalizzazione, di 4 centesimi all’ anno durante il primo periodo di quattro anni ; 8 centesimi durante il secondo e 16 centesimi durante il terzo periodo, rispettivamente di quattro anni. Pei piroscafi superiori alle 3,000 tonnellate, la quota iniziale del premio è ridotta di un centesimo per ogni 100 tonnellate eccedenti le 3,000, senza che la quota iniziale possa scendere al disotto di lire 1.50 sino a 7,000 tonnellate. Il premio pei vapori eccedenti le 7,000 tonnellate è quello cui ha diritto un vapore di 7,000 tonnellate. б) Pei velieri: lire 1.70 nel primo anno, con riduzione, a partire dalla loro nazionalizzazione, di due centesimi al-l’anno durante il primo periodo di quattro anni; 4 centesimi e 8 centesimi rispettivamente durante il secondo e terzo periodo, ambedue pure di quattro anni ognuno. Pei velieri eccedenti le 600 tonnellate, la quota iniziale del premio è ridotta di 10 centesimi per ogni 100 tonnellate eccedenti le 600 sino a 1,000 tonnellate. I velieri di tonnellaggio superiore alle 1,000 tonnellate godono il premio fissato per quest’ ultimo tonnellaggio. Il compenso d’armamento è concesso a tutti i piroscafi in ferro od acciaio, di costruzione straniera, armati sotto bandiera nazionale, di tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza lorda, nella misura seguente per ogni giornata di armamento effettivo e per ogni tonnellata di stazza lorda : 5 centesimi fino alle 2,000 tonnellate 4 » dalle 2,000 alle 3,000 tonnellate 3 „ „ 3,000 „ 4,000 2 „ „ 4,000 tonnellate in su. Le giornate d’armamento effettivo compensate non potranno superare le 300 per ogni anno.