— 107 — nella multa di 3,000 marchi, e dà diritto, in caso che questa inosservanza si ripeta, al Cancelliere dell’impero di recedere dal contratto. Protezione delle industrie marittime Il sistema adottato dalla Germania per dare impulso allo sviluppo delle costruzioni navali e dell’industria degli armamenti si distingue da quelli seguiti dagli altri Stati. Anche in esso si appalesa la sollecitudine e la oculatezza del Governo nell’avvisare ai mezzi più opportuni per conseguire la massima floridezza della marina mercantile nazionale. Esenzioni. — Infatti, rispetto alle costruzioni, la Germania non distribuisce premi, ma accorda invece l’esenzione dai diritti doganali e la riduzione delle tariffe ferroviarie. L’idea dell’esenzione dai diritti doganali apparve la prima Arolta nel trattato dello Zollverein del 1833 ; in forza di questo erano esenti dal dazio d’importazione tutti i prodotti metallici impiegati nella costruzione delle navi adibite alla navigazione marittima. Con la tariffa doganale del 7 luglio 1873 si era accordata l’importazione in franchigia alle caldaie ed alle macchine, nonché alle navi costruite all’estero. La tariffa del 1879 esonerò dai dazi d’importazione i materiali destinati alla costruzione ed all’armamento delle navi, con la riserva di una designazione precisa che il Consiglio federale stabilì col regolamento del 6 luglio 1889. L’esen-zione dei diritti di dogana è accordata, per tutte le navi di mare e di fiume, alle materie destinate alla costruzione, alla riparazione ed all’armamento delle navi di mare, compresivi gli oggetti che costituiscono l’armamento ordinario di una nave, cioè : i cordami, le àncore, le catene e le vele, le bandiere, le bussole, i sestanti, i cannoni, i fucili, gli strumenti del carpentiere, le ascie, i martelli, i chiodi ecc., i canotti ed il loro armamento, gli articoli che costituiscono l’inventario di bordo ; alle macchine, ed inoltre