- 80 — ne designano una quinta alla quale è devoluta la presidenza. In caso di divisione di voti, questa designazione è fatta dal tribunale ove ha sede l’impresa. Gli onorari e le vacazioni dei commissari sono sopportate metà dai concessionari e metà dall’Amministrazione delle poste e dei telegrafi. Dopo la guerra, i piroscafi, il materiale e le provviste sono riconsegnati, all’atto della ripresa del servizio, previa una stima simile a quella sopra indicata e tenendo conto dei deprezzamenti, delle perdite e dei non valori per una causa qualsiasi. In tutti i casi, terminata la guerra, il Ministro può liberare i concessionari dagli obblighi del contratto, se gli avvenimenti di guerra li hanno messi nell’impossibilità di riprendere il servizio. Da parte loro i concessionari hanno facoltà di rifiutarsi ad eseguire immediatamente il contratto, se i piroscafi ad essi consegnati dallo Stato non sono resi loro in numero abbastanza grande da permettere l’esecuzione di un servizio completo. In questo caso, saranno presi accordi fra il Ministro ed i concessionari per fissare la data della ripresa totale 0 parziale del servizio. Trasporti per conto dello Stato. — Il concessionario è obbligato a riservare ad ogni partenza dalla Francia un determinato numero di posti, corrispondenti press’a poco ad un terzo, per i passeggieri dello Stato i quali godono di una tariffa di favore. I funzionari od agenti dei pubblici servizi, i militari e marinai d’ogni grado e gli impiegati militari, le loro mogli, 1 loro figli ed ascendenti, fratelli e sorelle (a condizione che vivano sotto il tetto dei funzionari, militari o marinai interessati,) sono ammessi sui piroscafi a prezzo ridotto fissato da apposita tabella, a condizione che paghino direttamente al concessionario il prezzo pel trasporto e pel vitto. I domestici dei passeggeri dello Stato sono ammessi come passeggeri di 3a o 4a classe a prezzo ridotto ; inoltre i passeggeri dello Stato hanno diritto al trasporto gratuito