- 31 — Ingerenza dello Stato nella determinazione delle tariffe. — Lo tariffe per il trasporto delle merci, dei passeggeri, dei valori e del bestiame sono soggette alla approvazione del Ministro della marina, e nei trasporti deve essere tenuta presente la massima utilità per il commercio indigeno. Servizio cumulativo. — Quanto al servizio cumulativo 1’ I-talia è ancora all’ inizio, sebbene come abbiamo già fatto cenno, la Società Veneziana abbia attuato fin dal 1904 il servizio cumulativo cou le ferrovie per gli scali della sua linea di Calcutta. Fu disciplinato il servizio cumulativo ferroviario marittimo della Sardegna e fu disposto per l’attuazione del servizio ferroviario marittimo anche per le società sovvenzionate Puglia. Siciliana, Sicauia e società minori. Personale. — Per gli operai dei cantieri e per il personale delle società sovvenzionato è disposta l’inscrizione obbligatoria alla Cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia; per il personale già appartenente alla N. G. I. e che fece passaggio alle altre società sovvenzionate, viene corrisposta una speciale indennità e viene assicurata la stabilità nei limiti delle attitudini individuali. Per il personale di bassa forza è adottato un contratto-tipo di arruolamento. Protezione delle industrie marittime. Compensi e Premi. — Il regime dei compensi e dei premi in Italia trova fondamento e primo riscontro nell’ex Regno delle Due Sicilie, ove la marina trasse da tali provvedimenti considerevole impulso. Le leggi relative portano le date del 27 luglio 1819, 27 gennaio 1824, 5 febbraio 1826, 29 novembre 1835 e 15 giugno 1838. Il sistema dei premi era combinato coll’altro dei diritti differenziali di bandiera : i dazi di entrata e di uscita erano diminuiti del 10 per cento su tutte le merci impor-