33 — di dieci anni e ai velieri costruiti da meno di 15 anni, ed erano stabiliti nella misura di lire 0.65 per tonnellata di stazza netta e per 1000 miglia marine di percorso. Due anni dopo che questa legge era stata promulgata, fu stabilita la nuova tariffa doganale del 1887, con la quale l’Italia entrò in un periodo di deciso protezionismo. E allora fu creduto necessario aumentare i compensi di costruzione e concederne dei nuovi. Ciò fu fatto col regio decreto 22 marzo 1888, convertito nella legge 30 giugno 1889, per cui furono consentiti i seguenti aumenti di compensi : Per gli scafi metallioi, il compenso fu portato da L. 60 a L. 77 per tonnellata. Per gli scafi in legno, da lire 15 a L. 17,50 per tonnellata. Pei galleggianti metallici, da L. 30 a L. 37,50 per tonnellata. Per le macchine, da L. 10 a L. 12,50 per cavallo indicato. Per la costruzione e riparazione delle caldaie nazionali, da L. 6 a L. 9,50 per tonnellata. Furono poi concessi nuovi compensi di costruzione e cioè : per le navi da guerra costruite nei cantieri nazionali, L. 50 per tonnellata di stazza lorda per gli scafi, L. 8,50 per cavallo indicato per le macchine, e L. 9.50 per quintale per le caldaie: per gli apparecchi ausiliari destinati alle navi mercantili o da guerra, L. 11 per quintale. Questo regime ebbe vigore fino al 1896 ed importò una spesa complessiva di più chn 40 milioni di lire; ma questa somma non fruttò benefici adeguati, perchè l’industria delle costruzioni navali, nonostante i forti compensi, continuò a decadere. Colla legge del 1896 si tentò di dare maggiore impulso alla marina nazionale mediante i seguenti provvedimenti : rt) Concessione di compensi di costruzione nella stessa misura stabilita dalla legge del 1889 e cioè : per gli scafi metallici L. 77 per tonnellata lorda ; per gli scafi di legno L. 17,50 per tonnellata lorda; 3