— 49 - mantenere le linee contemplate nella convenzione stessa, ed indicate in seguito, col seguente compenso per ogni miglio marittimo : Pel servizio adriatico e mediterraneo : a) fiorini 3,55 (Lt. 8,70) per le linee della velocità oraria minima di miglia 11.5; b) fiorini 2,40 (Lt. 5,90) per le linee della velocità oraria minima di 10 miglia ; c) fiorini 1,80 (Lt. 4,40) per le linee della velocità oraria minima di 9 miglia ; d) fiorini 1,45 (Lt. 3,55) per le linee con velocità inferiore alle 9 miglia. Pel servizio oceanico : fiorini 2,80 (Lt. 6,90) per le linee della velocità oraria minima di 11 miglia ; Pel servizio Trieste-Samos : fiorini 2 (Lt. 4,90). Per gli altri servizi : fiorini 1,70 (Lt. 4,15). L’importo complessivo non doveva superare fiorini 2,910,000, e cioè circa lire ital. 7,000,000, oltre ad un compenso di 125,000 lire all’anno pel trasporto dei pacchi postali. 2° Periodo: Convenzione 16 marzo 1907 ed Ordinamento attuale dei servizi. - In previsione della scadenza della convenzione del 1891, fu elaborato nel 1906 fra il governo ed il “ Lloyd „ un nuovo contratto con esecuzione dal 1° gennaio 1907. Si addivenne così alla legge 23 febbraio 1907 n. 42 che fissa la durata dei servizi a tutto il 31 dicembre 1921. Nel servizio del Mediterraneo ed oltre il canale di Suez furono introdotti quei cambiamenti che risultarono necessari in seguito a nuovi bisogni di traffici. Fu aumentata notevolmente la velocità che si stabilì per le linee merci ad almeno 10 miglia marittime l’ora; per le linee celeri la velocità minima fu portata a 14 miglia (linee di Alessandria), a 13 miglia (linea di Bombay) e a 12 miglia (linea di Costantinopoli). Venne stabilita una comunicazione diretta colla Siria,