— 58 — cietà, 400 corone della sovvenzione, a meno che la Società non sostituisca nel corso dell’ anno con altre corse quelle mancate. In ogni caso, della sovvenzione non verranno ritenute in un anno più di 400,000 corone. Le compagnie non hanno diritto ad indennizzo od aumenti speciali. Casi di guerra. — I patti relativi ai casi di guerra sono regolati da convenzioni speciali riservate. In caso di sospensione delle corse per pericoli di guerra si adottano le stesse norme che per le contumacie marittime. Gli indennizzi portati dalle convenzioni col “ Lloyd „ sono per i casi di navi messe a disposizione del Ministero della guerra, di danni e perdite dovute ad atto nemico o di esplosioni di munizioni da guerra. Trasporti per conto dello Stato. — Il “ Lloyd „ è obbligato al trasporto gratuito delle lettere e dei colli postali, e se l’amministrazione postale crede di fare accompagnare la corrispondenza da propri funzionari, spetta a questi il passaggio gratuito : è poi obbligato ad accordare libero passaggio su tutte le linee agli impiegati ed inservienti del Ministero degli esteri. Per i trasporti militari in genere esiste un accordo col Ministero della guerra, ove son precisate le riduzioni sul prezzo di trasporto accordate ai trasporti militari ed ai singoli militari su tutte le linee. Alla Società è anche fatto obbligo di trasportare gratuitamente, dietro invito delle autorità consolari e delle legazioni, i marinai austriaci rimpatrianti dai porti esteri a Trieste o ad altro porto austriaco, con trattamento di passeggieri di 3a classe, non più però di 12 per nave. Dietro invito delle stesse autorità, il “ Lloyd „ è obbligato ad eseguire il rimpatrio di cittadini austriaci indigenti, ma gli è dovuto il rimborso della tassa e delle spese di vitto. Gli stessi obblighi ha per gli indigenti stranieri sfrattati. La Società “ Adria „ è tenuta ad accogliere nei porti esteri, dietro richiesta delle autorità consolari, soldati di marina rimpatrianti, senza compenso o risarcimento di spese