Principali disposizioni dei capitolati annessi alle convenzioni marittime. Misure sanitarie. — Le norme ohe regolano i servizi sovvenzionati ed obbligatori colpiti da provvedimenti sanitari sono contenute nel regolamento del servizio sanitario. Gli indennizzi e gli aumenti di tariffe nel caso suddetto sono regolati dai quaderni d’oneri delle convenzioni stipulate con ciascuna Compagnia. Casi di guerra. — In caso di guerra il concessionario non può sospendere i suoi serviizi prima di averne avuta autorizzazione dallo Stato. Pino a che il concessionario non eia stato messo in mora di cessare il servizio, lo Stato sopporta i rischi di guerra che può soffrire il materiale navale. Se, al contrario, lo Stato prescrive la cessazione del servizio, i diritti e gli obblighi dei concessionari sono determinati come appresso: Lo Stato può esigere la consegna delle navi con tutto il materiale e le provviste, può appropriarsele, armarle e destinarle come crede più conveniente, pagando per affitto una somma annua rappresentante l’interesse al 5 0/° del valore estimativo di cui appresso, e salvo a concedere, inoltre ai concessionari, al momento della restituzione, una indennità proporzionata al deperimento constatato. Se le navi non sono più atte alla navigazione, i concessionari vengono indennizzati del loro valore, sulla base della stima fatta nel momento in cui sono state consegnate allo Stato. Durante tutta la durata dell’interruzione del servizio, la sovvenzione è soppressa. Al momento della dichiarazione di guerra è fatta una stima contraddittoria fra l’Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed i concessionari, a cura d’una Commissione arbitrale, del valore di ciascuno dei piroscafi applicati al servi, zio. Questa Commissione si compone di 5 membri, di cui due scelti dai concessionari e due dal Ministro. Queste 4 persone