— 69 — Naviglio ausiliario e requisizione delle navi mercantili. Tutte le navi mercantili che percepiscono i premi di navigazione in base alla legge sono obbligate, in caso di guerra, a sottostare alla requisizione od al noleggio da parte dello Stato verso un compenso ; il quale è regolato volta per volta dalle autorità marittime e militari e si estende anche al viaggio necessario per tornare in patria od in un determinato porto, quando per questo viaggio il piroscafo non trovi un nolo sufficiente. xYnche nella convenzione col “ Lloyd „ sono imposti obblighi analoghi, ed il compenso da corrispondersi deve essere regolato con un accordo speciale. 11 “ Lloyd „ si obbliga, in Caso di mobilitazione ed a richiesta del Ministro della guerra, di mettere a disposizione delFamministrazione militare tutti i piroscafi disponibili per il movimento dei richiamati ed altri trasporti militari per il servizio della marina, verso un compenso da stabilirsi. In caso di bisogno il “ Lloyd „ è tenuto a mettere a disposizione anche quei battelli che hanno già il loro carico e non sono ancora partiti, come pure quelli che potessero essere richiamati in tempo. Le avarìe e perdite derivanti da accidenti di mare o da incendio, e quelle cagionate da colpa del personale della società imbarcato sui piroscafi requisiti pel servizio di guerra, sono a carico della società : i danni invece dovuti ad atti del nemico o ad esplosioni delle munizioni vengono risarciti dallo Stato. I casi nei quali i danni arrecati ai piroscafi vanno a carico della società devono essere precisati nella convenzione col Ministero della guerra. In caso di mobilitazione il Ministero del commercio autorizza la società a sospendere qualche servizio per poter mettere i piroscafi a disposizione del Ministero della guerra. Questo deve informare possibilmente il “ Lloyd „ qualche tempo avanti la mobilitazione circa i piroscafi di cui abbia bisogno, acciocché essi possano essere trattenuti a disposizione.