106 SUL MAGISTRATO di eccelso, estendendosi il suo potere supremo anche su tutti i colpevoli magistrati, ed essendo perciò il sostegno delle leggi, e il contemperamento, a cosi dire, di tutte le altre parti del governo. Quando era nei suoi primor-dii, e si credeva che dovesse cessare, uno degli Avvoga-dori di comune, i quali eran molti e si restrinsero a tre, si trovava presente alle adunanze, e placitava, ove fossero stati alle leggi contrarii, i decreti medesimi dei Decemviri (1). Riconfermata di tempo in tempo dapprima 1’ esistenza di questo grave consesso, ottenne esso finalmente la stabilità, indi un’aggiunta per processare il reo doge Falier, di venti senatori, che nel 1529 restarono quindici ; la qual giunta, che durò anni 120, essendo stata soppressa nel 1582, perchè era divenuto sì potente il Consiglio dei Dieci, che annullò perfino alcune leggi del Consiglio maggiore (2), s’introdussero nuovamente le primitive restrizioni di potere, e per decreto 1352, 22 dicembre, del maggior Consiglio, ottennero facoltà d’intromettere tutte le risoluzioni e i decreti del Consiglio dei Dieci, eccedenti i diritti del Consiglio maggiore, gli stessi Avvo-gadori, eh’ erano i custodi del libro d’oro, e gli avvocati della repubblica. Da questi storici cenni risulta che le ispezioni dei censori erano quindi limitate e ben differenti dalle gravi ed e-stese del Consiglio dei Dieci; che nella prima epoca di esistenza di questo consesso non era istituita la loro carica ancora, e nel 1517 contava già sedici anni i’ istituzione degl’ inquisitori di stato (3), della cui opera esclusiva quel consiglio valevasi; che finalmente i censori non dipendevano dal Consiglio dei Dieci, ma formavano anzi parte della (1) Tentori, Stor. V. 325. (2) Tentori, Vili. 193-197. (3) Laugier, 123, XXX, 8, 1778. Yen.