ecclesiastici, che si rendessero degni di punizione e tenerli in sorveglianza in conventi o seminari, libertà ai vescovi di procedere con pene ecclesiastiche contro tutti quei fedeli che trasgredissero alle leggi ecclesiastiche ed ai canoni : facoltà al giudice ecclesiastico di decidere del diritto di patronato, concedendo la Santa Sede, che allorquando si trattasse di un patronato laico, i tribunali laici potessero giudicare della successione del medesimo. Le cause puramente civili degli ecclesiastici, sieno trattate da Giudici secolari. Le cause penali contro ecclesiastici sieno trattate da giudici secolari, ma i giudici debbano renderne avvertito il Vescovo, e così in seguito pegli atti processuali e gli ecclesiastici debbano soffrire la ¡iena del carcere in luoghi separati dai laici ; si osservi l’immunità delle chiese per quanto comportino la sicurezza pubblica e le esigenze della giustizia, il Papa potrà fondare