zioni centrali erano composte di estimati nobili, estimati non nobili, e deputati delle città regie. Ogni provincia vi mandava due deputati uno nobile, ed uno non nobile. Per ogni estimato nobile richiedevasi esser cit- t» tadino del regno, possedere nobilità concessa o riconosciuta, un estimo non minore di 4000 scudi, e trent’anni compiuti di età. La Congregazione veniva presieduta dal Governatore. La carica durava sei anni e la nomina veniva fatta sopra terna proposta dai Consigli Comunali. I deputati venivano retribuiti con duemila fiorini annui, e dovevano indossare l’uniforme. La Congregazione esaminava le entrate, esigenze e spese delle città e Comuni, sovrintendeva alla difesa dei fiumi, al mantenimento di strade, agli istituti di beneficenza ecc. e rappresentava i bisogni, i desiderii, le preghiere della nazione, in tutti i rami di pubblica amministrazione.