— 66 — nuove diocesi e modificarne presi i concerti coll’ Imperatore ; 1’ Imperatore ne) proporre a S. S. i Vescovi per la nomina in forza di privilegio, si prevarrà del Consiglio dei Vescovi della stessa provincia ecclesiastica ; lasciata facoltà alla Chiesa per diritto suo proprio di acquistar liberamente dei nuovi possessi per qualsiasi titolo, e la proprietà di quanto ora possiede e possederà in seguito. Nessuna fondazione ecclesiastica antica e nuova potrà essere riunita o soppressa senza l’intervento della Santa Sede. Queste le principali disposizioni del concordato. A loro volta i metropoliti ed i Vescovi prima di assumere la direzione delle loro Chiese doveano prestare a S. M. il seguente giuramento di fedeltà : lo giuro e prometto pel Santo Evangelo di Dio, come si conviene ad un Vescovo, obbedienza e fedeltà a S. M. I. R. A. ed a tutti i suoi successori.. Parimenti