— 53 — statuto pel regno, e frattanto nel 27 ottobre a tutela della libertà personale, stabiliva che nessuno potesse essere sottratto ai giudici per lui determinati dalla legge ; l’arresto di una persona poteva seguire solo in forza di un ordine motivato dal giudice, l’ordine doveva essere dato almeno entro le 24 ore. Gli organi della pubblica forza potevano prendere in custodia una persona nei casi dalla legge determinati, ma doveano nelle 48 ore o rimetterlo in libertà, o consegnare alla competente autorità qualunque arrestato. Una perquisizione domiciliare poteva di regola essere intrapresa solo in forza di un ordine motivato del giudice. Una legge sulla stampa toglieva la censura preventiva, e parzialmente si abolivano i vincoli feudali. Nel successivo anno 1863 agli otto aprile a Vienna si chiudevano le conferenze per lo statuto Veneto e della cosa si occupavano il Conte