Capo XII» 41 lnn'ti & benedixit eidem proprias veftes viduales « Hoc prò testimonio dicimus . Fu il Nod. Domenico Fino, piov. di S. Paterniano. E ne fece 1’ apogra-< fo nel 1255 JDonatus S. Stephani presb. & pleba-nus. Nel Sinodo Priuli, e nel secondo Mauroceno del 1667 ordinasi: Secundte nuptia non benedicantur, ni si virgo cum viro bigamo matrimonium contrahat : cum noflrnc civitatis cbnsuetudo in hoc invaluerit , (¡S retta quadam ratione permittatur. Adducesi per ragione, che caro semel benedica trae a se 1’ altra non benedetta. Ma sembra , che oltre l’abito preso per religione , altro distinguesse comunemente le vedove, perche il C. X. nel IJ72, 28 Marzo, fece una Parte , che le meretrici non possano andar ve/lite da donne maritate, nè da Vedoe. MS. Svaj. 764, pag. 150. Ma perchè forse quelle empie donne dalle parole di quel Decreto attrapparono occasione di comparir vestite da donzelle, e noi sappiamo da una legge 1598, aj Settembre, nello Statuto part. ult. pag. 55, che le donzelle andavano fuori di casa con facci al bianco di seta., come abito loro particolare, per ciò quel Zendado bianco alle meretrici fu interdetto. Erasmo al finir del MV , o al principiar del XVI secolo Injìit. Chrijì. Matrimon. p. 575 , rapportato e dal Dieterico e dal Buchero, scrive; Apud Itales magna cura vir-gines innuptcc domi continentur: apud Veneto*, sifo-ris prodeunt , nec sine cuftode id faciunt , nec nisi caput ad. scapulas usque tegente velo ; T^pnnas esse diceres. Anzi è tempi della mia gioventù , le notili e le donzelle uscivano coperte con zendado nero oltre la metà del petto, 1786}