Capo V. 219 205;) Fu dunque la nostra Confraternita del SS.* su questo piede legalmente istituita in virtù de! Decreto 1507, sotto il Piovano Francesco Cingano, e tosto fecero le loro stipulazioni col Capito- lo de’ Preti come si vede in tutte l’erezioni di altre Scuole o Confraternite che poi s’ istituirono nelle Chiese dopo le loro prime edificazioni. Sembra una maraviglia, che essendo le Chiese non in verità dei Preti, ma della Contrada , quantunque volte poi si fondano simili Ceti , i Capitoli stipulando dicano, che cedono il tal altare &c. per cui il Ceto contribuir dovrà tanto di livello &c. e così ancora nell’ alienazioni dei fondi per tumuli o cose simili , quasi che i Capitoli siano i veri padroni delle Chiese i quando realmente i Parrocchiani sono i diretti Signori e delle Chiese e dei Capitoli medesimi. Ma bisogna considerare , che in casi simili non tutto il Corpo della contrada , mi sibbene alcuni singolari o molti privati chiedono la facoltà d’aver altare, tumulo o posto nella Chiesa , epperò i Capitoli , che si conoscono usufrot-tuarj, o aventi il dominio utile della Chiesa , ne alienano o livellano gli altari e i fondi , e ciò da tempo immemorabile . Noi qui per ciò noteremo alcune più curiose convenzioni antiche tra il CapU tolo nostro e la Confraternita novella del SS.° stipulate . 206) Hassi alla pag. 14 della vecchia Matricola , che la Scuola contribuiva L. 3 de’ piccoli per un’esequie e otto Messe . Valeva in quel tempo il Zecchino L. 6 , 10: epperò L. 3 in quel tem-P° pareggiano L. io, 3 delle moderne nostre : t pos-